Definizione confini

Inviata da Andrea. 6 apr 2020

Buonasera, con la presente Le richiedo un parere relativo ad una definizioni di confini.

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Con il rogito notarile veniva venduta una striscia di terra, con delle misure precise riportate nell'atto: un trapezio con lati di 12 mt, 12,5 mt, altezza 2,6 mt che faceva parte del foglio 23 mappale 30 catasto terreni.
In seguito alla vendita veniva identificata al mappale 30/, con superfice di 31,85 mq, riportato anche nell'atto di vendita.
Questa striscia veniva identificata al catasto urbano con il numero 207.
Le misure grafiche della particella 207, catasto urbano sono molto maggiori di quelle riportate nel rogito: altezza 3,6 contro 2,6 mt, 14 mt contro 12,5 ecc e danno luogo ad una superfice di 48 mq circa.
Sono atti degli anni '60 ed i disegni non sono molto precisi.
Quindi la particella risultante dal CU 207 è molto superiore alla particella 30/b del catasto terreni che è stata venduta.

La mia domanda è: ci sono sentenze della Cassazione che, in caso di incongruenza fra le due mappe (CU e CT) attribuiscano priorità a quanto risultante dal mappale terreni ?
La mappa 30/b (CT) prevale sul 207 (CU)?

Avevo trovato cerando su internet una sentenza relativamente recente della Corte di Cassazione, che mi sembrava supportasse questa tesi, ma non riesco più a ritrovarla.

Grazie per l'attenzione.
Distinti Saluti

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Caro Utente, sì ci sono alcune sentenze che potrebbero fare al caso suo. Nel caso volesse approfondire l'argomento con il mio supporto, mi contatti pure tramite piattaforma. Cordiali saluti, Avv. Antonio Sirica

Sirica Legal | Studio Legale Avvocato a Savona

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Egregio sig.Andrea,occorre esaminare l'atto di vendita e gli allegati per una idonea valutazione;allo stato posso solo dirle che le vendite di immobili sono generalmente a corpo e non a misura,purché il bene sia chiaramente definito.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Purtroppo, il mancato aggiornamento del Catasto spesso determina la non conformità delle sue risultanze rispetto alle situazioni reali o allo stato effettivo dei luoghi.
Ciò si verifica nel caso in cui il proprietario non segnali gli aggiornamenti degli immobili variati a seguito di modifiche, o per ristrutturazioni, o a causa di frazionamenti o accorpamenti.
Per tutti questi motivi, le risultanze catastali non sempre sono attendibili.
Per l’esigenza di assicurare la conformità dello stato di fatto (ad esempio, un confine delineato in un certo luogo), con quanto indicato in Catasto (vale a dire, il confine delineato sulla mappa), è intervenuta la legge. Il d.l. 78/2010 ha cercato di ovviare alla situazione preesistente, tentando di “allineare” il Catasto con la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Infatti, la mancata rispondenza tra atti catastali e situazione di fatto viene colpita con la nullità.
In particolare, l’art. 29 c. 1 bis legge 52/1985 (introdotto dal d.l. 78/2010) prevede che:

«Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari».

Per la determinazione del confine tra due fondi limitrofi e per «l'individuazione della loro esatta consistenza, assume rilevanza preminente il tipo di frazionamento catastale contenente gli estremi della lottizzazione, qualora le parti ad esso abbiano fatto espresso riferimento nei rispettivi atti di acquisto».
In particolare, il frazionamento allegato all’atto di divisione ha una valenza probatoria privilegiata rispetto alle mappe catastali, se il predetto frazionamento sia richiamato nell’atto e le parti abbiano sottoscritto il documento grafico (Cass. /2018).
Ad ogni buon conto la questione dovrebbe essere affrontata con più precisione dato
Il carattere tecnico.
Nel caso fosse interessato
Mi contatti.

Avv. Marco Nocera Avvocato a Siracusa

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