Buongiorno, ho ricevuto un decreto ingiuntivo dal giudice di pace per un importo di circa 900€ spese incluse. Nella documentazione allegata non è presente ne il nome del creditore ne tantomeno i documenti che lo stesso ritiene essere insoluti. Il termine per fare opposizione è fissato in 30gg dalla data della notifica. È possibile che qualcuno si possa svegliare e chiedere dei soldi così? Ho chiamato lo studio legale citato nel decreto e mi dicono che sono bollette di un'attività commerciale che è stata chiusa 7 anni fa'. Ho inviato loro una mail per ricevere almeno le fatture e poter verificare. Non ho avuto nessuna risposta e temo sia una strategia per fare decorrere i termini e rendere esecutivo il decreto.
C'è un modo per opporsi senza per forza spendere soldi da un avvocato? Soprattutto cosa comporta l'opposizione?
Grazie tante a chi vorrà aiutarmi
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Lei davanti al Giudice di Pace può anche stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato, ma in concreto tale scelta non è consigliabile se non ha un minimo di nozioni giuridiche o non ha comunque qualcuno che l'aiuti. Quanto scritto sembra impossibile ma non ci si stupisce di nulla: "nella documentazione allegata non è presente il nome del creditore" (?); "ne tantomeno i documenti che lo stesso ritiene essere insoluti" (i documenti che il ricorrente ha prodotto per ottenere il decreto sono depositati presso la cancelleria del Giudice di Pace che ha firmato il decreto stesso e lei ha diritto a prendere visione ed estrarne copia); "il termine per fare opposizione è fissato in 30 gg dalla data della notifica" (sono per legge 40 gg e nessun Giudice può discrezionalmente stabilire un termine diverso). Resta il fatto che il decreto se non opposto diverrà definitivo.
Avv Matteo Rondina
Buongiorno,
è possibile opporsi al decreto ingiuntivo entro quaranta giorni dall'avvenuta notifica dello stesso.
Affinché l'opposizione possa essere concretamente redatta al fine di contestare le pretese avanzate da parte avversa è necessario prendere visione dei documenti prodotti dalla stessa nel fascicolo di causa depositato presso lo stesso Giudice di Pace.
Nonostante l'art. 82 c.p.c. preveda espressamente che "Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100 (...)", Le consiglio di rivolgersi ad un legale poiché la difesa processuale, per chi è profano in materia, potrebbe risultare complessa, soprattutto alla luce delle questioni giuridiche sottese ad ogni istituto e alle perentorie tempistiche processuali.
Cordialmente.
Avv. Angelica Badoni