decadenza costituzione in mora

Inviata da Paolo. 1 apr 2019

Nel caso di costituzione in mora (con indicazione di un termine perentorio trascorso il quale si eserciterà l'azione legale) per il pagamento di una fattura già emessa, c'è un termine di decadenza oltre il quale se non è stata esercitata l'azione legale si perde il diritto al pagamento della fattura?

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Gentile Paolo,

con riferimento al suo quesito, la informo che nel nostro ordinamento non è previsto un termine di decadenza decorrente dalla costituzione in mora in caso di recupero del credito.
L'unico termine rilevante è quello prescrizionale, che però afferisce alla natura del credito.
Tra l'altro, con la costituzione in mora, tale termine prescrizionale è stato interrotto e inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricezione della costituzione in mora.

Spero di essere stata d'aiuto.
Nel caso dovessero esserci ulteriori dubbi e/o quesiti sul punto non esiti a contattare lo studio.

Avv. Eleonora Tripi
The Italian Lawyer

The Italian Lawyer Avvocato a Milano

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gentile sig. Paolo,
La prescrizione è prevista dall’articolo 2934 del codice civile. Vi sono diversi termini di prescrizione ; la p. ordinaria è di dieci anni. Vi sono casi in cui il tempo essa è abbreviata e varia dai cinque, ai due o ad un anno.
cordiali saluti
avv Francesco Colantonio

Avv. Francesco Colantonio Avvocato a Brescia

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Egregio Signor Paolo,
per l’azione di recupero del credito non vi è alcun termine di decadenza decorrente dalla costituzione in mora.
Vi è però da considerare il termine di prescrizione, che si determina facendo riferimento alla natura del credito.
Cordiali saluti
Avv. Giovanni Ciano

Anonimo-174005 Avvocato a Milano

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Gentile Paolo,
nel caso che rappresenta si può parlare di termine prescrizionale all'esercizio del credito decorso inutilmente il quale si estingue il diritto, che però, nel suo caso è stato interrotto con la richiesta di pagamento.
Dunque il termine prescrizionale, che varia a seconda del credito, comincerà nuovamente a decorrere dalla data della costituzione in mora.
avv. marina LIgrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Gentile Paolo,
non esiste un termine nel senso da Lei indicato.
Esiste un termine di prescrizione del credito, che dipende dal tipo di prestazione per la quale è stata emessa la fattura.
Al contrario, la raccomandata da Lei ricevuta ha interrotto tale termine, pertanto la prescrizione inizia a decorrere nuovamente dalla data della raccomandata.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
Avv. Alessandro Tadei

Avv. Alessandro Tadei Avvocato a Fano

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No. Si può avere solo prescrizione della fattura. Il tempo necessario al riguardo varia a seconda del tipo di credito azionato. Saluti Avv Antonia Macheda

Anonimo-169766 Avvocato a Reggio Calabria

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