Datore non mi vuole dare il cedolino busta paga di aprile
Inviata da ENRICO GIACOMELLI. 26 mag 2019
Buongiorno,
nel caso non ricevessi il cedolino cioè intendo la busta paga del mese precedente entro il mese successivo, vorrei domandare che azioni potrei intraprendere o consigliate per obbligare il datore a farlo?
A suo dire il consulente del lavoro gli ha detto di non dare i cedolini se prima non sono state pagate le corrispondenti retribuzioni al dipendente e al momento pare abbia pochi soldi per pagare tutta la retribuzione..
Grazie
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Buongiorno,
la busta paga deve comunque essere consegnata anche in mancanza dell'intero pagamento pertanto le consiglierei inizialmente di scrivere una mail per richiederla gentilmente poi successivamente una raccomandata a/r rivolgendosi ad un avvocato Lavorista del luogo.
Cordiali saluti
Avv. Jacopo Pepi, Firenze
Gentile Sig. Enrico, non esiste una specifica norma a carattere generale che stabilisce un termine entro cui il datore di lavoro deve adempiere alla sua massima obbligazione di versare la retribuzione ai propri dipendenti valido per tutte le categorie dei lavoratori. E’ il contratto collettivo di categoria che stabilisce qual è il termine entro cui va versato il compenso descritto compiutamente in busta paga.
Generalmente la retribuzione va corrisposta dal datore di lavoro ai propri dipendenti entro il mese successivo al mese lavorato, ed il limite entro cui è lecito attendere un ritardo nel pagamento dello stipendio/salario è anch’esso riportato nel CCNL. Oltre tale giorno, il datore di lavoro è automaticamente posto in mora ed è tenuto altresì a versare gli interessi. Nulla vieta però alle parti del rapporto di lavoro di concordare un termine diverso.
Al contrario, per la consegna della busta paga ovvero il prospetto attraverso il quale il lavoratore viene a conoscenza della correttezza di tutti gli elementi che formano la propria retribuzione, esiste l’art. 1 della legge n. 4/1953 che, appunto, obbliga il datore di lavoro “all’atto di corresponsione della retribuzione” di consegnare un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono detta retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Tale obbligo è stato confermato anche dopo l’introduzione del libro unico del lavoro, che dal 2008 ha sostituito i libri paga e matricola tenuti datore di lavoro ed ha cambiato la denominazione di busta paga in L.U.L.
Pertanto, la consegna della busta paga (consegna che può avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata od ordinaria) presuppone l’accreditamento dello stipendio, quindi generalmente come richiede la norma è successiva alla corresponsione..
Essendoci un preciso obbligo di consegna della busta paga/LUL sono previste anche delle sanzioni per la mancata o ritardata consegna. L’art. 5 della legge n. 4/1953 prevedeva che “salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da € 125 a € 770”. Successivamente per effetto del d.lgs n. 151/2015 le sanzioni sono state leggermente inasprite ed aumentate in ragione del numero di lavoratori coinvolti.
Cordialmente, Studio Legale Chiera.