costi di manutenzione su Proprietà indivisa

Inviata da Bruno. 1 apr 2017 Eredità

Sono comproprietario di una villa in campagna con un mio cugino. Proprietà avuta per successione.
La Villa, alla morte dei rispettivi genitori non viene più utilizzata frequentemente e attualmente versa in condizioni molto precarie. Necessita di lavori straordinari indispensabili per la sicurezza e per evitare ulteriori deterioramenti anche strutturali. Il cugino è contrario a tutto questo ritenendoli inutili perchè non utilizza il bene e non gli interessa.
Premetto che il mio impegno ( e solo mio) in questa villa è stato sempre costante circa la manutenzione ordinaria, pulizia dei giardini, continui aggiusti necessari, oltre che anticipazioni di spese utenze e comunali. Ho cercato di mantenere uno stato decoroso per eventuali utilizzi sia da una parte che dall'altra.
Ritornando ai lavori urgenti da effettuare, sono necessari non solo per la sicurezza e l'estetica ma anche per conservare un valore di cui sarebbe beneficiario anche il cugino in una eventuale vendita.
Chiedo :
Posso intervenire io nell' affrontare i lavori di straordinaria importanza e continuare a interessarmi di quella ordinaria senza chiedere il parere del cugino? Posso dare un aspetto dignitoso a questa proprietà senza interpellarlo ? tanto già so quale sarebbe la sua risposta!
Inoltre, posso mettere in fitto settimanale la villa o organizzare eventi per recuperare i costi sostenuti ?
Sarei grato di una risposta giusta per evitarmi conseguenze spiacevoli.

Grazie e cordiali saluti
Bruno

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Il caso che propone è quello di condominio c.d. minimo, cui non si applicano le norme sul funzionamento dell'assemblea condominiale, ma quelle relative all'amministrazione di beni oggetto di comunione in generale, il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino resta, però, disciplinato dall'art. 1134 c.c., che riconosce al condomino che abbia sostenuto spese per le cose comuni non ha diritto al rimborso salvo che si tratti di spesa urgente, piuttosto che - non consentendolo l'art. 1139 c.c. - dall'art. 1110 c.c., che fa riferimento al diritto al rimborso delle spese semplicemente necessarie per la conservazione delle cose comuni.

Ciò posto, nel caso Lei eseguisse lavori di manutenzione di una certa importanza, la richiesta all'altro comproprietario di restituzione della quota spettante delle somme spese per lavori di rifacimento, demolizione, impermeabilizzazione, potrebbe trovare fondamento solo nel carattere urgente delle spese, in quanto indifferibili.
Sarebbe necessario accertare , prima di tutto, se dette spese abbiano effettivamente il carattere della indifferibilità, nel senso di non poter essere rinviate senza pregiudizio o pericolo per la cosa comune.
Solo una perizia tecnica potrebbe giustificare tale urgenza ed indifferibilità.

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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