Coronavirus e saldo abito da sposa.

Inviata da Jessica. 9 mag 2020

Salve, a causa di questa situazione di pandemia ho dovuto annullare il matrimonio, (faremo una semplice cerimonia in comune). Sono obbligata a comperare l’abito da sposa ordinato?diedi 100 euro caparra contanti e nella mia copia ordine non ho firmato ( forse nella loro copia). Ho avvisato subito il negoziante ma vuole comunque saldi l’abito (abito che sono sicura non è stato prodotto in quanto ordinato 10 gg prima lockdown e con tempi di produzione tra i 2/4 mesi stando a ciò che mi dissero le commesse). Come devo miovemi? Ho spiegato che non dipende da una mia scelta ma causa forze maggiori.

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Buonasera, non è assolutamente obbligata ad acquistare l abito. Siamo in una ipotesi di forza maggiore che legittima la risoluzione del contratto di acquisto... Dovrebbe anche restituirle la cauzione versata. Si rivolga ad un legale e risolverà il tutto.
Cordiali saluti
Avv Raffaella Crucitti

Studio Legale Avv. Raffaella Crucitti Avvocato a Reggio Calabria

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Gentile signora,
per poter rispondere esaustivamente al suo quesito è necessario visionare i documenti sottoscritti in suo possesso.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Avv. Eleonora Ligorio (Padova)

Avvocato Ligorio Eleonora Avvocato a Limena

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Gentile Signora Jessica
In base all'art. 1385, 2° e 3° co., c.c. (caparra confirmatoria), se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, "l'altra" può recedere dal contratto ritenendo la caparra; se però la parte non inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalla norme generali.
In base all'art. 1386 c. c. (caparra penitenziale), se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la "sola funzione" di "corrispettivo del recesso". In questo caso il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella ricevuta.
Pertanto, sarebbe indispensabile visionare la documentazione che Ella ha sottoscritto, per verificare se la caparra versata debba considerarsi confirmatoria o penitenziale, con eventuali, diverse, ricadute sull'esecuzione o meno del contratto.
Qualora intendesse avvalersi della mia assistenza, La invito a contattarmi.
Un cordiale saluto.
Avv. Raffaella Nocera

Anonimo-178584 Avvocato a Arzano

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Buongiorno Signora Jessica,
ferma sempre la necessità di approfondimenti delle condizioni dell'accordo e di eventuali documenti sottoscritti, nel Suo caso le possibilità di risoluzione dell'accordo sembrano più remote, in quanto la prestazione (bisognerebbe sapere quando sarebbe stata fruita, ovvero la data del matrimonio, e le restrizioni di legge a tale data) non é di per sé preclusa (il vestito può essere ritirato e sposarsi le é consentito), é unicamente mutata nelle forme (ancorché, in maniera significativa).
Con i migliori saluti
Ruggero Petrelli

Studio Legale Avv. Ruggero Petrelli Avvocato a Genova

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Gentile Jessica,
Alla luce di quanto raccontato e della situazione emergenziale che ha colpito l'italia credo sia applicabile, bel tuo caso, l’art. 1256 c.c., dunque l'obbligazione di pagamento dell'abito deve considerarsi estinta poiché, per una causa non imputabile a te (debitore), la prestazione è divenuta impossibile. Conseguentemente, il Contratto da Lei sottoscritto deve considerarsi risolto per impossibilità sopravvenuta.
Quanto alla caparra versata questa dovrebbe essere restituita.
AVV Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Salve. Tutto dipende dal comportamento tenuto in fase di prenotazione dell'abito. Se in quell'occasione Lei ha specificato che l'abito era per matrimonio religioso in chiesa con più di 15 invitati e solamente per questo tipo di cerimonia ha qualche speranza e se al contrario non è stato specificato permangono dubbi....

EsseGi Legal Avvocato a San Vito al Tagliamento

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Buonasera sig.ra Jessica,
occorre controllare e visionare i documenti che le hanno fatto sottoscrivere.
Nel caso di assenza di impegni formali, non dovrà corrispondere alcunché.
Non esiti a contattarci per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Legale Capasso Avvocato a Arzano

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Buongiorno,
nel Suo caso entra in gioco l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (causa covid19) che obbliga il negoziante alla restituzione dell'acconto.
In base agli artt. 1256 e 1463 del c.c. la parte che ha ricevuto un acconto sul prezzo dovrà quindi restituirlo all'altra.

Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo

Studio Legale Casaburo Avv. Fabio Casaburo Avvocato a Torino

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Buongiorno
è necessario inviare una comunicazione per iscritto al titolare del negozio per tutelare i suoi interessi.
Sarebbe opportuno farsi assistere da un legale.
Resto a disposizione per qualsiasi necessità
Cordiali saluti
Avv. Maria Sannino (LUCCA)

Avv. Maria Sannino Avvocato a Lucca

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