Gentile avvocato,
vorrei porle una domanda: Tizio e Caio sono due fratelli, aprono un conto corrente cointestato a firma disgiunta con cui possono effettuare qualsiasi operazione. I soldi depositati sono tutti di Caio, dopo pochi giorni Caio muore senza lasciare testamento. Tizio dopo pochi mesi prosciuga il conto senza comunicare alla banca la morte del fratello, solo dopo 5 anni altri due fratelli/eredi vengono a conoscenza dell'esistenza del predetto conto corrente. È possibile che Tizio e la Banca possano farla franca cosi facilmente? È possibile che non siano perseguibili né penalmente né civilmente?
Nel ringraziarla le porgo cordiali saluti.
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Gli altri eredi possono pretendere da tizio la loro quota parte di eredità di caio, proponendo azione civile, previa verifica della consistenza del conto alla data de decesso.
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A mio parere bisogna distinguere la posizione del fratello Caio da quella della banca. Da come vengono descritti i fatti, essendo il conto corrente cointestato, si deve ritenere che il fratello avesse consentito al fratello di gestire il proprio conto corrente cointestato, salvo l'obbligo implicito di rendiconto, che discende dalle norme sulla procura e sul mandato, applicabili al caso de quo. La banca pertanto legittimamente ha consentito l'operazione di prelievo di Caio essendo peraltro all'oscuro della morte del fratello non essendogli stata comunicata.
E' vero che il codice stabilisce che la procura si estingue con la morte di colui che rilascia la procura, ma la banca,, essendo i due fratelli cointestatari del C.c., non era a conoscenza dei rapporti interni fra i due, d'altra parte la banca stessa, non essendo a conoscenza di questa morte, non può essere imputabile di alcunché..
Diverso è il caso se si avesse la prova che la banca fosse comunque a conoscenza della morte di Tizio . In questo caso si potrebbe ritenere che esistesse un obbligo di buona fede di accertare la nuova situazione determinatesi con la morte di Tizio.
Invece è evidente la responsabilità del fratello perchè essendo la fonte del suo potere una procura tacita ed un mandato tacito ad amministrare disgiuntamente i soldi del fratello ed essendosi tale potere estinto con la morte di colui che ha rilasciato la procura ovvero del mandante egli non aveva più alcun potere di gestire i sodi del fratello.Diverso è il problema della legittimazione ad un'azione civile perché i fratelli per essere eredi legittimi si deve presupporre che Tizio non avesse figli altrimenti tale potere spetta esclusivamente a costoro.
Un 'eventuale denuncia per appropriazione indebita presuppone comunque la legittimazione a proporre una querela
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senza dubbio sono perseguibili. gli eredi legittimi possono rivendicare la quota del fratello deceduto, ed anzi se possono verificare e dimostrare la provenienza delle somme del conto bancario in capo al solo de cuius, l'intera somma all'atto del decesso dovrà essere compresa nella successione.
avv. marina della rosa
Dal punto di vista penalistico, il reato astrattamente configurabile potrebbe essere l’appropriazione indebita, prevista dall'art. 646 c.p. e punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad €. 1,032,00, nonché procedibile a querela di parte.
In pratica, però, ritengo che il reato non sia effettivamente sussistente, in quanto – benché il denaro provenisse tutto da Caio e la cointestazione del conto faccia presumere una titolarità al 50 % del credito verso la banca – Tizio, alla morte di Caio, ha continuato ad operare legittimamente come unico titolare rimasto ed ha disposto di beni pervenutigli in via ereditaria; e, se pure così facendo, ha leso i diritti di altri fratelli ugualmente concorrenti nella successione legittima parentale, ciò può costituire solo un illecito civile, che assume valore e rilevanza solo a fronte di un precisa azione legale volta far valere tale lesione, mentre di appropriazione indebita non si può parlare, dal momento che, come ormai abbastanza pacifico in giurisprudenza, perché possa ricorrere tale reato, intanto, è necessario che i beni mobili posseduti e indebitamente trattenuti o utilizzati dal soggetto agente, originino dal patrimonio del soggetto passivo del reato, ossia da colui a cui fossero destinati in restituzione o per conto e nell'interesse del quale si dovessero destinare altrimenti.
Ora, poiché ciò non avviene in casi come questo di pretermissione ereditaria, ritengo che la partita debba essere giocata solo sul versante civilistico, non trascurando, di operare un tentativo stragiudiziale di comporre la lite bonariamente, ossia verificato la disponibilità di Tizio a ricostruire l’asse ereditario e a riconoscere agli altri fratelli superstiti quanto a loro dovuto.
Gentilissimo sig. Luciano,
la banca probabilmente ha poche o mulle responsabilità (ne andrebbe comunque valutata la posizione alla luce della documentazione) ma Tizio difficilmente potrà sfuggire alle proprie responsabilità, quanto meno per il 50% del conto.
Se ritiene, si metta pure in contatto con me ai recapiti presenti su questo portale, potremo valutare meglio la situazione, anche alla luce della documentazione in Suo possesso.
Cordialmente
Egregio Luciano,
quando due persone sono cointestate su un c/c si presume che le somme siano al 50% ciascuno. Nel suo caso gli altri fratelli dovranno dimostrare che tutto era di Caio. In difetto avranno diritto a delle quote relative al solo 50%.
Cordialità
Salve, gli altri fratelli possono agire contro Tizio civilmente (e forse penalmente). Occorre ovviamente esaminare il tutto per delle risposte più precise. Cordialmente.