Casa cointestata: la ex moglie può farci vivere un altro uomo stabilmente?
Inviata da roberto. 4 nov 2015
Buonasera,
la mia ex moglie non lavora e ci sono 3 figli, va bene il mantenimento suo e dei figli e le spese. La casa è cointestata e sotto mutuo, ci resta lei coi bambini (va bene); non la vuole vendere ma può farci entrare un uomo a viverci stabilmente? A me non sembra giusto! Se la risposta è si, c'è un sistema per evitarlo? E se non si può evitare chi deve pagare il mutuo e le spese della casa?
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Buongiorno.
In sintesi, non è possibile impedire l'instaurarsi di una convivenza more uxorio all'interno della casa coniugale cointestata e assegnata alla moglie, in quanto collocataria dei Suoi figli, ma è possibile riferire al Tribunale questa significativa intervenuta modifica chiedendo di rivedere gli obblighi contributivi posti a Suo carico. Il Tribunale potrà revocare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, con la conseguenza che Sua moglie e il compagno dovranno travasi un'altra abitazione, ove tale trasferimento non risulti significativamente pregiudizievole alla prole e ove le condizioni economico patrimoniali di Sua moglie e del convivente non consentano il reperimento di altra abitazione idonea ai Suoi figli. In sostanza, il Tribunale potrà rivalutare la situazione nel suo complesso, prendendo in considerazioni i vantaggi che derivano a Sua moglie da questa convivenza, dovendosi supporre una partecipazione da parte del convivente quanto meno alle spese di gestione della casa. Anche in caso di revoca dell'assegnazione tale rivalutazione della congruità degli obblighi di contribuzione a Suo carico sarà comunque necessaria.
Un cordiale saluto
Avv. Raffaella Angelica Molendini
Egregio Sig. Francesco,
come già detto dai Colleghi che mi hanno preceduto, l'unico modo per impedire a Sua moglie di convivere con il nuovo compagno nella ex casa coniugale è dimostrare che la sua presenza arreca pregiudizio ai minori.
La circostanza che Sua moglie conviva stabilmente con un altro uomo, potrebbe, invece, influire sul suo diritto al mantenimento (ovviamente non quello per i figli).
Invero, qualora la nuova convivenza sia stabile e incide positivamente sulla situazione economica del coniuge separato o divorziato, risolvendosi quindi in una fonte effettiva e costante di reddito, anche se non comporta per i conviventi alcun diritto al mantenimento reciproco può incidere sull’ammontare dell’assegno di mantenimento fissato in sede di separazione o di divorzio, legittimando la parte obbligata a corrisponderlo a chiederne, a seconda delle circostanze, la riduzione o la sospensione.
Se desidera ulteriori chiarimenti può contattarmi presso i recapiti del mio studio reperibili su google o sull'albo degli avvocati di Roma, anch'esso reperibile su google.
Cordiali Saluti.
Avv. Lucilla Navarra
mi allineo con i colleghi che mi hanno preceduto.
Solo laddove la presenza del compagno della moglie fosse pregiuzievole ai Soi figli, potrebbe proporre istanza per la modifica del provvedimento di assegnazione della casa alla consorte. Ovviamente il pregiudizio deve essere tangibile e dimostrabile, non basta il fastidio che posso immaginare Lei provi.
Deve esserci perciò un'influenza negativa di quetso signore sulla moglie e soprattutto sui figli.
Se avesse necessità mi contatti sono a Sua disposizione.
Cordiali saluti.
Barbara Spinella
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Egregio signor Francesco.
Mi allineo ai colleghi che mi hanno preceduto.
Per impedire che il compagno della moglie viva stabilmente in casa con i figli, deve esserci la prova di un pregiudizio tangibile sulla prole.
Deve esserci cioè un'influenza negativa che pregiudichi i figli, il rapporto tra madre e e figli e tra figli e padre, che pregiudichi la loro serenità e pace, la loro crescita in un ambiente sano.
Se questo è il caso, può proporre un'istanza di modifica del provvedimento esistente di assegnazione della casa alla moglie.
Se avesse necessità, mi contatti tramite il portale, sono a Sua disposizione.
Cordiali saluti.
Gentile Francesco,
Il legislatore non ha previsto che potesse essere imposto alla ex moglie di non convivere con il nuovo compagno nell'abitazione evasa coniugale perché si verificherebbe una illegittima restrizione della sua libertà personale.
È possibile opporsi all'ingresso di questa nuova persona nel nucleo familiare solo nell'ipotesi in cui l’ingresso di questa nuova persona arrechi pregiudizio ai minori, pregiudizio che deve essere dimostrato e documentato. Se il Giudice, alla luce di quanto provato, ritiene che, concretamente, la vicinanza con il nuovo compagno della madre sia pregiudizievole per i minori può modificare le condizioni della separazione vietandone il contatto con quest’ultimo.
Gentilissimo Signor Francesco, il solo modo per impedire a Sua moglie di far vivere stabilmente con lei e i Suoi figli il suo nuovo compagno e dimostrare che la presenza di lui è dannosa per i Suoi figli perchè, per esempio, li destabilizza. Questo, ovviamente, dipende molto dall'età dei Suoi figli. Il fatto, però, che la signora conviva stabilmente con un altro potrebbe influire sul suo diritto al mantenimento (quello per i figli, invece, non viene in alcun modo toccato). Se ha bisogno, sono a Sua disposizione.
Avv. Claudia Cortese
Gentilissimo Francesco,
la convivenza di Sua moglie con un compagno presso la casa familiare potrebbe legittimarLa a spiegare istanza al Tribunale competente per richiedere la revoca del diritto di assegnazione della casa familiare stessa se venisse allegato e dimostrato che la predetta convivenza arreca pregiudizio ai Suoi figli.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)