autocertificazione assenza condanne penali

Inviata da SSalv.ri. 14 feb 2019 Diritto processuale

Buonasera,
il D.Lgs. n. 122/2018 ha modificato il Testo Unico sul casellario giudiziario.
Fra le varie modifiche, vi è la seguente disposizione:

"L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1."

Se ho ben compreso, quando entreranno in vigore le modifiche disposte col sopraccitato decreto legislativo (un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), nelle autocertificazioni sarà obbligatorio dichiarare solo le condanne presenti nel certificato richiesto dall'interessato, potendo omettere quelle che invece non compaiono nel certificato richiesto dall'interessato (decreti penali, reati estinti, condanne alla sola pena dell'ammenda etc etc).
Sto interpretando bene la nuova norma?
Ulteriore dubbio: tale disposizione, che a quanto mi sembra, vale per autocertificazioni del tipo: "il sottoscritto dichiara che nel casellario giudiziario risulta a proprio carico: NULLA".
Ma se l'autocertificazione avesse la forma: "Il sottoscritto dichiara di non aver riportato condanne penali", può comunque applicarsi la facoltà di non dichiarare le condanne non menzionabili nel certificato del casellario?
In teoria le due dichiarazioni dovrebbero essere equivalenti, in pratica c'è una lieve sfumatura: nel primo caso si parla di iscrizioni, nel secondo di fatti (assenza o presenza di condanne penali).
Cosa ne pensate?

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