Ascensore esterno e distanze legali

Inviata da A.F.. 2 giu 2016 Diritto condominiale

In un condominio di 10 appartamenti i condomini del 3º e 4º piano vorrebbero installare nella corte comune una piattaforma elevatrice a norma 13 (un proprietario ha una invalidità civile 67-99%, riconosciuta dall'Inps), a proprie spese, però una condomina del piano terra dice che detto ascensore le toglie la vista, la luce e l'aria perché troppo vicino alla sua veranda, circa 20-30 cm. Dalla parte opposta ha un muro perimetrale della chiostra, ed effettivamente ha solo la parte frontale di vista, luce e aria. Come si può procedere all'installazione della piattaforma senza che la signora si rivolga ad un giudiice per far valere i suoi diritti? C'è una legge che deroga a queste distanze in condominio e non tra edifici? Ringrazio per la risposta

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Sottopongo alla Vostra attenzione la seguente pronuncia.
L'ascensore non può qualificarsi come «costruzione» sottoposta al relativo regime giuridico delle distanze legali, poiché l'impianto di ascensore – al pari di quelli serventi alle condotte idriche, termiche etc. dell'edificio principale – rientra fra i volumi tecnici o impianti tecnologici strumentali alle esigenze tecnico-funzionali dell'immobile.
È quanto statuito da una recente decisione del Consiglio di Stato (sez. IV, sentenza 5 dicembre 2012, n. 6253 ) chiamata a pronunciarsi su appello proposto avverso sentenza del TAR Abruzzo - Pescara (sez. I, sentenza 24 febbraio 2012, n. 87) con riferimento ad un'ipotesi di diniego di permesso di costruire un ascensore esterno ad un fabbricato finalizzato all'abbattimento di barriere architettoniche.

Come è noto, l'articolo 79 del Testo unico edilizia prevede espressamente che le opere finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi (anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati), ma che è in ogni caso fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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