Art.345cpc quando é consentito inserire nuove prove

Inviata da Michele. 26 mag 2020

In una causa per immissioni rumorose quasi alla fine del primo grado ho chiamato i carabinieri varie volte di notte perché il bar a fianco cada mia teneva i climatizzatori accesi tutta la notte ora vorrei inserire questi verbali in appello per dimostrare che erano accesi anche di notte cosa che loro hanno smentito durante le testimonianze.i verbali sono stati fatti alla fine inizio del primo grado dove ho perso per non aver dimostrato il fatto. Ora potrei capovolgere la cosa in quanto una perizia del ctu mi da ragione sulla tollerabilità e vorrei dimostrare anche che di notte ho dovuto patire il disturbo ma il mio avvocato dice che non si possono inserire in base all art 345. Voi che dite ha ragione lui o devo cambiare avvocato?

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Studio legale Avv. Salvatore Maurici Avvocato a Como

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Ritengo che ai sensi dell'art 345 cc effettivamente non si possano introdurre nuove prove, giacché il grado di appello ha come oggetto la riforma e la discussione di prove viziate ecc... A meno che le nuove prove non siano potute essere introdotte per dolo di controparte a cui la parte che se ne giova non abbia preso parte.

EsseGi Legal Avvocato a San Vito al Tagliamento

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Buongiorno.
L'art. 345 cpc nell'attuale formulazione prevede che in grado di appello non possano essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli o proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
La sua affermazione secondo cui una perizia del CTU le darebbe ragione sulla (in)tollerabilità delle immissioni desta qualche perplessità perché se si trattasse realmente di una CTU essa sarebbe già in atti e non si porrebbero problemi di produzione in sede di appello. Se invece, come è più probabile, si trattasse di una CTP, cioè di una consulenza tecnica di parte, essa avrebbe dovuto essere espletata -e la relativa consulenza depositata- in primo grado.
Nella speranza di esserle stata utile, le porgo i migliori saluti.

Avv. M. Valentina Caredda

Avv. M. Valentina Caredda Avvocato a Quartu Sant'Elena

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Egregio sig.Michele,Se Lei è venuto a conoscenza dei verbali dopo la precisazione delle conclusioni può produrli in appello,altrimenti avrebbe dovuto richiedere la restituzione in termini per la produzione.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Salve,
Il Suo avvocato ha ragione in parte, in quanto ci sono termini ben precisi entro i quali proporre mezzi di prova o depositare documenti. Decorsi tali termini nuovi documenti possono essere depositati se formatisi successivamente purché il relativo deposito avvenga nella prima difesa utile. In generale nuovi documenti potrebbero essere prodotti in appello se è quella il primo momento processuale utile, se invece l'intervento delle autorità fosse avvenuto quando c'era ancora l'udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio, era quello il momento in cui andavano depositati. A disposizione per chiarimenti. Saluti

Studio Legale C&P Legal Avvocato a Napoli

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I documenti che si sono formati successivamente alla scadenza dei termini processuali per la produzione documentale, possono essere prodotti in appello

Avv. David Micheli Avvocato a Trento

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