È stata emessa e notificata una sentenza in cui lo scrivente viene condannato alle spese di giudizio poiché ha notificato un atto di citazione tramite avvocato ad un indirizzo erroneo, poiché lo studio di gestione aveva cambiato indirizzo nelle more dell’atto di opposizione a pignoramento. Viene sostenuto che lo scrivente che pur aveva effettuato il pagamento non estingueva completamente al precetto per 51 euro. Su un pagamento di 1095,00 euro.Possibile fare appello o ricorso in cassazione perché la richiesta dell’atto precettizio includeva addebiti personali e l’assemblea non ha il potere di deliberare. Respinta la temerarietà dell’azione proposta come da richiesta dell’opposto. Grazie
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Gentile Lesouci,
Da quello che descrive non è possibile dare una risposa esaustiva, ci sarebbe bisogno di apprendere in testo della sentenza per valutare la possibilità di un appello.
Avv Marina LIGRANI
Egregio sig.Lesouci,se vi è stata una sentenza che ha definito il giudizio di opposizione è possibile,se nei termini,proporre appello;il Suo narrato non è chiaro,sembra che sia stata rilevata una causa di inammissibilità per difetto di notifica e poi vi sia stata una pronuncia nel merito.....occorre esaminare gli atti per rispondere.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli
Buonasera,
per poterLe dare una risposta esaustiva, dovrei leggere la sentenza e gli atti di causa.
Qualora lo volesse, può contattare questo studio e chiedere una consulenza.
Cordialità.