Affitto di casa in coproprietà

Inviata da daniele canini. 24 ott 2019

Salve,
Al decesso di mio padre mia sorella è rimasta a vivere nella villa mentre io in un appartamento (tutto di proprietà di mio padre)
Ho richiesto a lei l' affitto (per compensare questa differenza) ma non ha mai risposto.
Ora dovrei fare altra raccomandata per evitare la prescrizione di quella ma stiamo definendo la divisione e non vorrei inclinare i rapporti.
Posso farne una anche dopo la prescrizione dei 5 anni? Cosa comporta il ritardo nell' invio perdo 5 anni di affitto?
Grazie
Daniele

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Egregio sig.Daniele,se gli immobili sono ancora in comunione,Lei può richiedere un indennizzo,che si calcola come un canone,ma gli effetti decorrono dalla manifestazione di volontà e la prescrizione è quinquennale,nel senso che non potrà percepire alcunché se riferito ad oltre il quinquennio precedente.La strada non Le è preclusa,nei termini anzidetti .Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Gent. mo signor Daniele,
SUa sorella non è tenuta a versarle alcun canone d'affitto non essendoci contratto di locazione e trattandosi di erede con i suoi stessi diritti. Con l atto di divisione verranno suddivise le quote ereditarie e in quella sede occorrerà fare le giuste proporzioni. l'invio della raccomandata è inutile, in quanto non vi è alcuna prescrizione rispetto alla precedente raccomandata non essendoci, come sopra detto, alcun diritto al canone di locazione
cordiali saluti
Avvocato Sara Lori

Avv. Sara Lori Avvocato a Firenze

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Gentile sig. Daniele,
la risposta varia a seconda che suo padre abbia redatto o meno testamento.
Se lo ha fatto, bisognerebbe accertare se, in base al valore della villa e dell'appartamento, siano state rispettate le cd. quote di legittima, cioè le quote che la legge prevede debbano essere assegnate ad alcuni parenti.
Nel caso in cui le quote non fossero state rispettate, si potrebbe agire in via giudiziale per ottenere la riduzione della quota di un altro erede.
Le evidenzio in tal senso che l'azione necessaria a tale fine si prescrive nel termine di 10 anni, e non di 5 anni.
Attenzione però: non è detto che la raccomandata da lei mandata per chiedere l'affitto sia idonea ad interrompere la prescrizione.
Occorre appurare se da essa emerge la volontà di agire per la riduzione della quota di legittima.
In caso contrario non sarebbe idonea.
Le consiglio di mostrarla ad un professionista per valutarlo.
Discorso diverso, ovviamente, se suo padre non ha redatto alcun testamento.
In questo caso bisognerebbe valutare cosa è avvenuto in concreto per stabilire se: 1) si è concretizzata un'accettazione tacita dell'eredità; 2) è esperibile una petizione di parte dell'eredità.
Resto a disposizione per ogni necessità.
Cordialmente.

Avv. Antonello Calabria Avvocato a Brescia

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Buongiorno, dunque da ciò che Lei ha scritto sua sorella non deve versarle alcun canone di locazione non essendo presente un canone di locazione.
Resto a disposizione per qualsiasi necessità.
Porgo i miei più cordiali saluti.
Dott. Pagliuca Alessandro

Consulenza Legale A.P. Avvocato a Foggia

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la questione non ha nulla a che vedere con il fitto.Sua sorella , per come descrive la situazione, non ha un contratto di fitto quindi non matura alcuna prescrizione

Studio Legale Iannielli Avvocato a Potenza

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