Affido condiviso?

Inviata da Rocco. 22 mar 2016 Affidamento condiviso

Buongiorno,
sono il papà di un bimbo di sei anni e mezzo con affido condiviso. La madre (dai cui sono separato, ovviamente) non mi ha mai formalmente negato di vederlo ma ha sempre imposto la sua presenza agli incontri fin da quando era piccolissimo. Questo perché è una persona molto insicura, egoista, iperprotettiva. Inoltre ha effettuato un vero e proprio condizionamento/terrorismo psicologico sul bambino ed ora mio figlio non vuole rimanere da solo con me. Capite bene che in questo modo il rapporto con mio figlio non evolve e non cresce perché il bambino si fida solo di lei e fa riferimento solo a lei per qualsiasi cosa. Insomma, io sono una sorta di cagnolino scodinzolante e per vedere mio figlio faccio un sacco di sacrifici ma il mio ruolo di padre è del tutto annullato e depauperato.
Ho fatto ricorso al tribunale ordinario e ho fatto presente questa situazione attraverso la mia CTP. La CTU invece è stata molto superficiale (pochi colloqui, nessun test di personalità), parziale e sbagliata e non ha risposto al quesito posto dal giudice di individuare le migliori condizioni per esercitare il mio diritto di visita. Il giudice purtroppo ha recepito quanto scritto dalla CTU nella relazione ed ha rigettato il mio ricorso. Insomma, ho speso tanti soldi senza ricavare nulla e continuo a vedere mio figlio alla presenza della mia ex moglie, sotto continua osservazione e non c’è verso di farle capire che ci deve lasciare soli affinché mio figlio cominci a fidarsi e possa cominciare a fare delle cose con me. Praticamente è ormai un rapporto simbiotico il loro e sta fortemente penalizzando mio figlio.
Non ho fatto appello alla sentenza del giudice e non voglio ricorrere al tribunale dei minori perché mi sono dissanguato economicamente e non voglio continuare con questa battaglia legale, sono stanco. Come posso fare per uscire da questa situazione? Sono veramente disperato. Vi prego, mi date un consiglio? Io sarei disposto anche ad fare un percorso di mediazione familiare ma la mia ex rifiuta pure questo. Io ho solo voglia di vedere da solo mio figlio per far si che non rimanga invischiato nella conflittualità che c’è con la mia ex.
Grazie in anticipo.
Rocco

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Gentile signor Rocco,
Le consiglio di procedere dando attuazione alle statuizioni disposte in sentenza di affido condiviso.
Negli anni 90, infatti, la Cassazione ha iniziato a sanzionare penalmente il coniuge inadempiente (388 cp) ed a parlare di tutela risarcitoria per il soggetto danneggiato dalla mancata esecuzione volontaria del provvedimento. Soprattutto si é iniziato a disquisire di una competenza del giudice di merito e non solo del giudice della esecuzione. La legge 54/2006 sull'affidamento condiviso conferma l'orientamento del 90. Così come la miniriforma del 2009, con la introduzione del 614 bis cpc che prevede la corresponsione di somme di danaro per ogni violazione o ritardo della esecuzione dei provvedimenti, rafforza la tutela risarcitoria".
Le uniche due norme a disposizioni sono sempre e solo l'art. 605 e 612 cpc.
Purtroppo vi sono delle difficoltà nel dare attuazione ai disposti normativi da parte degli esecutori e queste sono legate proprio alla mancata presa di coscienza da parte del legislatore della specialità della materia
Fatto è che per i provvedimenti comunque si ricorre alle due norme L'art. 605 cpc ss "esecuzione per consegna o rilascio", il cui utilizzo trova rara condivisione da parte degli operatori e l'art. 612 ss cpc. "Quest'ultimo è lo strumento che appare più flessibile e tale da potersi modellare in base al caso concreto in quanto "passa" dalla valutazione di un giudice che può bilanciare gli interessi in causa, che è tuttavia non quello del merito ma quello della esecuzione. Ma i problemi rimangono perché quando l'ufficiale giudiziario, seguendo le modalità disposte nel provvedimento del giudice della esecuzione, si reca sul posto senza preavviso e vi trova il minore deve sempre interpellare quest'ultimo se di età tale da avere discernimento e se solo se il minore non si esprime o non oppone rifiuto l'obbligo si ritiene eseguibile. Se Il minore non intende ottemperare e vi si oppone nessuno (l'uff. giudiziario, l'eventuale consulente psicologo e/o il servizio sociale) può porre coazione fisica nei confronti del minore…e di fronte al rifiuto categorico l'attuazione dell'obbligo deve necessariamente arrestarsi. L'ufficiale giudiziario si deve fermare, quindi, sempre rimettendo gli atti al giudice della esecuzione.

Studio Legale Avvocato Emanuela Costa Avvocato a Spinea

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Egr. Sig. Rocco,

mi metto a Sua disposizione per assisterLa anche giudizialmente per questo grave caso di alienazione genitoriale, chiedendo l'affidamento esclusivo a Lei previa denuncia dell'ex coniuge ex art. 388 cod. pen. Purtroppo Lei non è stato assistito un avvocato abile e battagliero. Tenendo conto del caso umano conterrò il compenso al minimo.

Saluti cordiali,

avv. Giovanni Bonomo

Avv. Giovanni Bonomo Avvocato a Milano

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Egregio Signor Rocco,
comprendo che non abbia più voglia di ricorrere all'Autorità Giudiziaria e, sinceramente, non la biasimo, tuttavia un nuovo giudizio potrebbe modificare la situazione, magari appellando la sentenza (se ancora possibile) o interessando il Giudice Tutelare o il Tribunale dei minori. Ad ogni modo sarebbe interessante, oltre che necessario, prima di darLe qualsiasi consiglio, leggere la relazione del CTU e la sentenza. Allo stato attuale l'unico consiglio che mi sento di darLe a cuor sereno è quello di interessare gli assistenti sociali di zona per trovare i quali Le è sufficiente consultare l'elenco dei servizi comunali.
A Sua disposizione per ogni eventuale chiarimento Le porgo i migliori saluti.

Avv. Maria Franzetta

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Anche il mero rifiuto dell’affidatario di consentire all’altro genitore di vedere il figlio integra il reato di elusione del provvedimento adottato dal giudice civile. Lo ha statuito la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza 12391/16, pubblicata il 23 marzo.2016
Le consiglio di proporre denuncia querela ai sensi dell'art. 388c.p. avverso il coniuge inadempiente (388 cp) per tutelare gli interessi di suo filgio ed ottenere, anche ed eventualmente, tutela risarcitoria dalla mancata esecuzione volontaria del provvedimento del Giudice civile che ha statuito in tema di affido condiviso.
Cordiali saluti.

Studio Legale Avvocato Emanuela Costa Avvocato a Spinea

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Gentile Rocco,
Avendo scritto ad un sito di consulenza legale chiedendo il parere di un avvocato diventa difficile prospettarle una risoluzione non giudiziaria del suo problema.
Ad ogni modo, scartando le sedi ridette non può far altro che cercare di parlare con la sua ex moglie.

Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Gentile signor Rocco,
l'unico rimedio che lei ha è quello di far dare attuazione alle condizioni della separazione così come indicate in sentenza.
Le uniche due norme a disposizioni sono sempre e solo l'art. 605 e 612 cpc ma si deve sottolineare che vi è difficoltà pretica da parte degli esecutori (ufficiali giudiziari) che sono legate proprio alla mancata presa di coscienza da parte del legislatore della specialità della materia invece, la Cassazione inizia a sanzionare penalmente il coniuge inadempiente (388 cp) ed a parlare di tutela risarcitoria per il soggetto danneggiato dalla mancata esecuzione volontaria del provvedimento. Soprattutto si inizia a disquisire di una competenza del giudice di merito e non solo del giudice della esecuzione. La legge 54/2006 sull'affidamento condiviso conferma l'orientamento del 90. Così come la miniriforma del 2009, con la introduzione del 614 bis cpc che prevede la corresponsione di somme di danaro per ogni violazione o ritardo della esecuzione dei provvedimenti, rafforza la tutela risarcitoria.
Ovviamente questi sono consigli generali ma per rispondere compiutamente alle sue esigenze deve rivolgersi ad un legale portando tutta la documentazione.

Cordiali saluti

Studio Legale Avvocato Emanuela Costa Avvocato a Spinea

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Buongiorno Signor Rocco,
se non vuole più fare ricorso giudiziale, l'unica alternativa per cambiare la situazione può essere quella del rispetto pedissequamente del provvedimento giudiziale.
Se il giudice non ha disposto l'esercizio dei suoi incontri in presenza della madre lei ha diritto a vederli senza la sua costante presenza (al di là delle ragioni che la animano). Se lei non lo fa incorre nel reato di cui all'art. 388 cp ed è passibile di denuncia penale.
Se non vuole percorrere tale strada, allora inizi da solo la mediazione con una brava consulente (si informi presso i consultori asl della sua zona) e sarà poi lei a chiamare e coinvolgere sua moglie e se il percorso funziona a farle cambiare atteggiamento.

Avv. Maria Croce

Anonimo-158074 Avvocato a Pescara

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Le suggerisco di proporre ricorso al tribunale chiedendo la mdoficazione delle condizioni di separazione
Si renderebbe necessario tuttavia, approfondire il problema con ulteriori informazioni
Cordiali saluti
Avv. Marco Rigoni

Studio Avvocato Marco Rigoni Avvocato a Brescia

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Se la situazione dovesse persistere le consiglio di presentare nuovo ricorso.
Cerchi comunque di rassicurare e convincere sua ex moglie sulla necessità e opportunità di vedere e tenere con sé il bambino senza la presenza della stessa.
Saluti cordiali
Avv. Sandra Macis
Cagliari

Avv. Sandra Macis Avvocato a Cagliari

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Se non vuole ricorrere ad Autorita' Giudiziarie,cerchi di convincere Suo figlio avoler stare da solo con Lei:in caso di affido condiviso la madre non potra' impedirlo Avv.Alfredo Guarino

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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