AdS

Inviata da baby70. 13 mar 2022

Salve scrivo a proposito di un problema che mi pongo da un po'. Mia madre;vedova da due anni e mezzo,dopo svariati incidenti domestici è stata portata al PS, lei abitava a 1500 km da me, da vent'anni, io sposata da altrettanto. Li una dottoressa dopo la visita mi ha parlato al telefono e mi ha detto che dovevo portarmela a casa, che lei era indigente. Sono partita nell'arco di 2 giorni e sono stata nella sua città per due settimane per sbrigar pratiche per cercare di metterla in rsa. Non ho potuto farlo ed ho deciso di portarla a casa mia nonostante i nostri rapporti siano sempre stati tesi, abbiamo sempre litigato per la qualunque ed ora non è che le cose si siano appianate.Consigliata da un amico avvocato ho fatto richiesta di AdS a nome mio, lei non ha granchè di averi, pensione di 650€ e 5/8 di casa di proprietà dove abitava. Sono 3 mesi che abita con noi,le ho fatto cambiare medico per continuare le sue cure, residenza da me fatto visite ed esami atti a vedere la sua situazione di salute. Ora sta meglio, ovvio che i problemi che aveva precedentemente non sono spariti ma è controllata ed in compagnia, mentre quando era sola si era lasciata completamente andare, non mangiava,non si lavava,dormiva tutto il giorno ecc..Ora la mia domanda è questa: è ancora necessario la mia richiesta di AdS, avrò l'udienza fine di questo mese,cosa posso fare per non incorrere eventualmente in reato ( so che verrà a casa mia un assistente sociale a sentire lei e parlare in videoconferenza),posso rinunciare o revocare la nomina, visto che il suo è solo un problema di deambulazione, che è in grado di intendere e volere? Ringrazio chi mi risponderà

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Buongiorno signora,
in merito alla questione da Lei sottoposta, una volta depositato il ricorso per nomina di un amministratore di sostegno, questo non può più essere “revocato o rinunciato”. Rimane sempre la possibilità tuttavia per Lei di segnalare al Giudice Tutelare, in occasione dell’udienza di fine mese, la Sua indisponibilità a ricoprire il ruolo di Ads. In questo caso, di concerto con il Giudice Tutelare si può optare per affidare il ruolo ad un terzo estraneo alla famiglia, in assenza di parenti stretti che siano disposti ad assumersi il compito. Sulla base del Suo luogo di residenza e del Tribunale di Competenza, è possibile anche sia già predisposto un elenco di professionisti idonei a svolgere l’impiego per formazione e affidabilità. In ogni caso, Le specifico che la misura dell’amministrazione di sostegno è proprio rivolta a tutti quei soggetti che si trovino nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri bisogni e /o interessi a causa di un’infermità e/o menomazione fisica o psichica e non sarebbe adatta per soggetti totalmente incapaci di intendere o volere. Di qui, per come la situazione di Sua madre è stata descritta, la figura di un amministratore di sostegno, potrebbe essere idonea.
Per qualsiasi ulteriore dubbio non esiti a contattarmi direttamente, dal momento che il mio Studio tratta quotidianamente la materia di Suo interesse. Cordiali saluti

Avv. Maestranzi Patrizia Avvocato a Milano

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Non ho capito se lei è già stata nominata amministratore di sostegno e vuole rinunciare all'incarico oppure è in attesa dell'udienza per le decisioni in merito. In quest'ultimo caso se è vero che si tratta solo di un problema di deambulazione potrebbe non essere necessaria la nomina di amministratore di sostegno. Se invece il Giudice la dovesse ritenere necessaria nel superiore interesse della persona assistita il criterio preferibile secondo quanto stabilito dalla legge è che lo faccia un familiare. Se lei non è disposta a farlo verrà scelto un professionista estraneo alla famiglia.
Avvocato Matteo Rondina

Avv. Matteo Rondina Avvocato a Fano

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