adozione di un adulto

Inviata da Floriana Battevi. 7 ago 2017 Adozione

vorremmo adottare una figlia S. che abbiamo avuto in affido quando era minorenne . Ora ha 40 anni. Lei è consenziente.
Ha due fratelli maggiori e una sorella minore ( figlia solamente della madre)La madre è morta e del padre non sappiamo nulla . Aveva un allontanamento dai figlii dal 1979. Anni fa abbiamo consultato un avvocato per avviare l'adozione , ma ci aveva sconsigliato perchè avremmo dovuto chiedere a tutta la famiglia l'autorizzazione e S. non se la sentiva di contattare questi parenti. Giorni fa ho fatto una ricerca su internet e mi sembra di capire che il tribunale può comunque decidere senza il consenso dei familiari.
Ci potete aiutare? grazie

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Gentile signora Batteva, credo che il Tribunale possa decidere senza la notificazione ai parenti se irreperibile. ....comunque a volte gli orientamenti giurisprudenziali sono mutevoli e variano da Tribunale a Tribunale:sarebbe quindi opportuno informarsi presso il Tribunale competente.CordialmenteAvv.AlfredoGuarinoNapoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Buongiorno Floriana.
La richiesta si presenta con un domanda in carta semplice, diretta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
Per la delicatezza e la complessità della procedura, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale.
L'adottato acquista:
il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio
il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi,
il diritto agli alimenti.
L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.
Possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone (coniugate o meno) che:
non hanno discendenti legittimi o legittimati
hanno compiuto i 35 anni d'età
superano di almeno 18 anni l'età di coloro che intendono adottare.
In casi eccezionali il tribunale può autorizzare l'adozione, se l'adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d'età, fermo restando la differenza d'età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare.
E’ richiesto il consenso:
dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi
dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante
dei genitori dell'adottando
Se l'assenso dei genitori dell'adottando o quello dei coniugi dell'adottante o dell'adottato è negato, il tribunale, su istanza dell'adottante, può ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione; allo stesso modo il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
restando a disposizione saluto cordialmente.
Avv. st. Enrica Cerrato (Asti)

Studio Legale Avv. Enrica Cerrato Avvocato a Asti

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Gentile Floriana,
Per l'adozione di un maggiorenne è necessario che l'adottante abbia una differenza d'età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare.
Inoltre, è richiesto il consenso:
dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi, dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante e
dei genitori dell'adottando.
Se l'assenso dei genitori dell'adottando o quello dei coniugi dell'adottante o dell'adottato è negato, il tribunale, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga che il mancato consenso non sia giustificato ovvero contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione.
il tribunale può pronunziare comunque sull'adozione anche quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Dunque, nel suo caso bisognerebbe raggiungere, qualora vivente, il padre dell'adottanda e qualora irreperibile potrà comunque fare istanza per l'adozione.
Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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