acconto divisionale vale per la stirpe ?

Inviata da Carlo de Nicolellis. 17 giu 2019

Nel lontano 1987 i germani avevano provveduto davanti ad un Notaio , con un regolare rogito , a concordare un acconto divisionale , nei confronti di un fratello , in relazione ad un appartamento , situato in un palazzo di proprietà , relativamente alla massa successoria della loro genitrice . Il suddetto acconto divisionale , con l’assegnazione dell’appartamento dell’ultimo piano , indicava per il fratello assegnatario, la tacitazione di ogni diritto sul fabbricato .
Successivamente, nel corso del tempo , sono venuti meno gli altri componenti della comunione ereditaria e le zie nubili e senza figli , hanno lasciato al nipote il palazzo . La denuncia di successione è stata regolarmente presentata corredata dalla pubblicazione di ben 2 testamenti olografi con rogito notarile .
Le contestazioni con mia cugina , figlia del fratello, assegnatario dell’ultimo piano del palazzo, convergono sulle precisazioni che fedelmente riportava l’acconto divisionale, nelle postille : il fabbricato si compone di un piano interrato di tipo rurale e di due piani in elevazione : foglio 11 218 sub 1 ( volturato a mio nome con testamento ) e foglio 218 sub 3 ( intestato assegnatario acconto divisionale ) .
Si precisa che in sede di redazione dell’acconto divisionale , il Notaio , in sede di descrizione del vano interrato , ha dovuto apportare una postilla e integrazione , comprendendolo nel mappale 218 sub 1 ex frantoio . La suddetta particella , per quanto ovvio, risulta volturata a mio nome con pubblicazione di testamento olografo.
La ragione del contendere verte pertanto sulle particelle non censite ex frantoio , ma indicate nell’acconto divisionale : foglio 218 sub 1 e quindi pertinenze .
Domanda : l’acconto divisionale con la dicitura : a tacitazione di ogni diritto sul fabbricato vale anche per la stirpe ?
L’erede dell’assegnatario , non può vantare alcuna pretesa , con la dicitura : a tacitazione di ogni diritto sul fabbricato ?
La pubblicazione dei due testamenti da parte delle zie nubili con le indicazioni del foglio 218 sub 1 ( ex frantoio ) ed il foglio 218 sub 2 , comprenderebbero anche i fogli 218 sub 5 e sub 6 ( magazzino e frantoio ) ancora non censite a mio nome , ma pertinenze.
Si precisa che nell’acconto si parla anche di corte aggraffata ( di proprietà dei fratelli non assegnatari ) che inevitabilmente escludono il fratello assegnatario .

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L'atto intervenuto tra i coeredi germani denominato "acconto divisionale" altro non è che un atto di autonomia negoziale (un contratto) intervento tra i coeredi a scioglimento parziale oggettivo e soggettivo della comunione ereditaria. Pertanto il bene oggetto di tale accordo una volta entrato nel patrimonio del coerede beneficiario della divisione parziale si trasmette indubbiamente ai suoi eredi con tutti gli annessi, connessi e pertinenze del bene come individuato nel predetto accordo divisionale. Seppur successivamente alcune pertinenze, indubitabilmente appartenenti al bene assegnato con l'accordo divisionale, dovessero subire modifiche catastali ed essere censite diversamente la proprietà non muta. E' chiaro però sig. Carlo che solo l'esame accurato e lo studio della documentazione da parte di un legale può dissipare i Suoi dubbi. Rimanendo a disposizione, cordiali saluti, studiolegalechiera.

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