Unioni civili: il partner è come il coniuge

Un altro importante tassello si aggiunge al puzzle delle unioni civili. Scopriamo quale insieme all'Avv. Giulio Mario Guffanti.

15 FEB 2017 · Tempo di lettura: min.
Unioni civili: il partner è come il coniuge

Un altro importante tassello si aggiunge al puzzle delle unioni civili che il nostro ordinamento, poco a poco, sta costruendo. Le unioni civili sono state, infatti, riconosciute nell'ordinamento italiano ad opera della L. 20 maggio 2016 n. 76, la quale ha disposto anche circa le convivenze di fatto.

Il 19 gennaio 2017 sono stati approvati tre provvedimenti ad attuazione della delega che il Parlamento aveva conferito al Governo con l'art. 1, comma 28 della legge sulle unioni civili: si tratta dei D. Lgs nn. 5, 6, 7 del 2017, entrati in vigore lo scorso 11 febbraio 2017.

In questa sede sottoporremo la nostra attenzione all'ultimo dei citati provvedimenti, il D. Lgs. n. 7/2017, il quale ha disposto "modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili […"], al fine di osservare il contenuto e la portata delle disposizioni introdotte.

Il provvedimento apporta modifiche alla legge recanti disposizioni al sistema italiano di diritto internazionale introducendo, dopo l'art. 32, i successivi artt. 32 bis, 32 ter, 32 quater, 32 quinques e modificando l'art. 45.

L'art. 32 bis dispone circa il matrimonio tra persone delle stesso sesso contratto all'estero: lo stesso è, oggi, riconosciuto nell'ordinamento italiano, producendo i medesimi effetti dell'unione civile regolata dalla legge vigente.

L'art. 32 ter, molto più corposo, dispone circa le unioni civili tra persone maggiorenni dello stesso sesso. In primis, si precisa che la normativa applicabile relativamente alla condizioni per contrarre matrimonio è quella della legge nazionale di ciascuna parte. Qualora, tuttavia, l'ordinamento applicabile nel senso appena delineato non dovesse ammettere l'unione civile tra persone maggiorenni, dovrà applicarsi la legge italiana. Necessaria risulta, certamente, l'applicazione del comma 4, art. 1 della L. n. 76/2017 il quale elenca, nei successivi quattro punti, quelle che sono le cause impeditive alla costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: vincolo matrimoniale o unione civile in essere, interdizione per infermità di mente, rapporti di parentela ex art. 87, comma 1 c.c. e condanna per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Con riferimento, invece, al nulla osta richiesto per il matrimonio dello straniero nello Stato italiano, il comma due dell'art. 32 ter dispone che, qualora il rilascio del documento sia negato nel paese di origine per cause, ad esempio, religiose, lo stesso può essere sostituito da un certificato o altro documento amministrativo ovvero altro atto idoneo ad attestare la libertà di stato.

Il successivo comma 3, come a voler sottolineare quanto già detto al precedente art. 32 bis, precisa che è la legge del luogo di costituzione o la legge nazionale di almeno una delle due parti ovvero la legge del Paese di comune residenza a determinare la validità formale dell'unione civile.

Anche i rapporti personali e patrimoniali sono, coerentemente, regolati dalla legge dello Stato nella cui unione civile è stata costituita. Le parti hanno, però, la facoltà di chiedere al giudice di disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale le persone unite civilmente vivono abitualmente con la precisazione che, qualora la richiesta riguardi i rapporti patrimoniali, questa dovrà essere convenuta per iscritto.

La giurisdizione italiana si applica anche nei casi di scioglimento dell'unione civile, nullità ovvero annullamento dell'unione la cui parte sia cittadino italiano ovvero nelle ipotesi in cui l'unione sia stata costituita in Italia: è quanto precisa l'art. 32 quater.

L'art. 32 quinques, ultima disposizione introdotta con il D. Lgs. n. 7/2017, precisa che

«l'unione civile o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli stessi effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana».

Il decreto, infine, chiude la disciplina con la modifica dell'art. 45 della L. n. 218/1995 richiamando la disciplina del regolamento 2009/4/CE con riferimento alle obbligazioni alimentari nella famiglia.

Visto il contenuto della disciplina introdotta con il D. Lgs. n. 7/2017, vediamone ora, a conclusione dello scritto, la portata: volgendo lo sguardo al panorama internazionale ci si rende subito conto del ritardo con il quale l'Italia ha introdotto la disciplina sulle unioni civili. Complice, sicuramente, la tradizione religiosa del Paese mista ad un Parlamento un po' lento, ecco che la L. n. 76 arriva solo nel maggio del 2016. Soddisfatti del risultato fin qui raggiunto, si resta in attesa dei prossimi provvedimenti i quali dovrebbero dettare disposizioni precise circa il procedimento di riconoscimento delle unioni civili costituite all'estero.

Se volete ulteriori informazioni in merito, contattate direttamente lo Studio legale Prof. Avv. Giulio Mario Guffanti.

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