Tutela dei diritti degli animali

La Corte di Cassazione conferma l'orientamento volto ad un'effettiva tutela degli amici a quattro zampe.

6 MAR 2017 · Tempo di lettura: min.
Tutela dei diritti degli animali

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la condanna a carico di una donna per aver rinchiuso degli animali in un piccolo locale fatiscente provocando loro stress e fobie.

In particolare, il Tribunale di Busto Arsizio concludeva circa la responsabilità della donna a causa della detenzione degli animali, venticinque gatti e un cavallo, all'interno di un magazzino chiuso e in pessime condizioni igieniche, circostanze, queste, che avevano provocato "esalazioni ammoniacali urticanti", contaminando, poi, cibo e acqua. In pratica, i gatti selvatici apparivano sofferenti, stressati e fobici mentre il cavallo particolarmente sofferente a causa della mancata somministrazione di antidolorifico a cui si aggiungeva la mancata adozione di misure ortopediche.

La Suprema Corte, così, dopo aver citato il comma 2 dell'art. 727 c.p. rubricato "abbandono di animali", ha richiamato la giurisprudenza della medesima Corte secondo la quale "il reato in questione è integrato dalla condotta, anche occasionale e non riferibile al proprietario di detenzione degli animali con modalità tali da arrecare agli stessi gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali" e, a parere di chi scrive, nessun dubbio sussiste sulla circostanza secondo la quale gatti selvatici e cavalli non vadano tenuti in un magazzino chiuso.

Concludendo, la Corte di Cassazione, visto il comma 2 dell'art 727 c.p., disposizione che punisce la condotta di chi "detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze", giustamente, conferma la condanna della donna al pagamento dell'ammenda e delle spese processuali.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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