Sul reclamo avverso i dinieghi di nulla osta del giudice tutelare

In materia di reclamo avverso i dinieghi del GT: limiti al vaglio tutelare e legittimità del diniego. Competenza alla decisione del reclamo rispetto alle materie.

25 GEN 2016 · Tempo di lettura: min.
Sul reclamo avverso i dinieghi di nulla osta del giudice tutelare

Il caso riguarda il diniego di nulla osta del GT al rilascio di documenti validi per l'espatrio all'ex coniuge - genitore ed ai figli minori.

L' art. 3 legge 21/11/1967, n.1185 sancisce il divieto per i soggetti che esercitano in via condivisa la responsabilità genitoriale sui minori di ottenere il rilascio di passaporto non ottengano previamente l'assenso della persona che risulta co- titolare di detta responsabilità ovvero della autorizzazione del giudice tutelare;

il divieto vale anche I genitori che hanno prole minore e non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare. Ne consegue che predetta autorizzazione non è necessaria se il richiedente ha il consenso dell'altro genitore, o se esercita invia esclusiva la responsabilità genitoriale sul figlio.

Avverso il rigetto dell'istanza al GT è previsto il ricorso al Tribunale Minorenni ai sensi dell'art 45 disp. Att Codice Civile. " Avverso il provvedimento del giudice tutelare adottato sull'istanza, ex art. 3 l. n. 1185 del 1967, di autorizzazione al rilascio del passaporto per l'estero ad un minore è proponibile, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c., reclamo innanzi al tribunale per i minorenni. Cassazione . III 22 settembre 2015 n. 18609 "

In specie: per valutare la legittimità o meno del diniego, occorre verificare la possibilità o meno di riconoscere rilevanza, ai fini dell'autorizzazione al rilascio del passaporto, alla pericolosità di un viaggio in sé per i minori, (cfr. Tribunale Minorenni Bologna 20 ottobre 2013).

Ebbene, è dato certo che il GT anche in sede di autorizzazione (ex art. 3 l. n. 1185/1967) al rilascio del passaporto, debba orientare la propria decisione verso l'interesse del minore, interesse che va valutato e tutelato con particolare attenzione, trattandosi di una valutazione della "corrispondenza del mancato assenso" di uno dei coniugi "all'interesse del figlio".

Quanto sopra è espressamente riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha escluso che detto provvedimento sia "volto a dirimere in via definitiva un conflitto di diritti soggettivi tra i genitori del minore " .

Ebbene il GT dovrà autorizzare allorquando il diniego dell'altro genitore si rivela pretestuoso ed esclusivamente mosso a limitare la libertà dell' ex coniuge, proprio in quanto non sostenuto da legittimi timori di alcun genere.

Ne consegue che il GT certamente erra nel negare l'autorizzazione al rilascio del passaporto, se vieta al richiedente il rilascio perché laconicamente " non sussistono le condizioni".

Da un lato, come affermato anche dalla Corte di Cassazione, il potere di vigilanza riconosciuto dal sistema al GT "non può essere esteso fino ad attribuirgli poteri decisori, che non siano soltanto applicativi delle condizioni della separazione", o poteri il cui esercizio sfoci in "statuizioni di tipo modificativo delle suddette condizioni o clausole" , ma dall'altro lato il GT è unica autorità a valutare, nel supremo interesse dei figli minori, se il diniego dell'altro genitore, e quindi la compressione del legittimo diritto di espatriare temporaneamente connesso alle libertà costituzionali, abbia un fondamento giuridicamente sostenibile.

Secondo Tribunale Vercelli 12 dicembre 2014

"Il provvedimento con cui il Giudice tutelare supera e vanifica il diniego al rilascio del passaporto, opposto dall'altro genitore, è volto non già a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, quanto piuttosto a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio. Da tali considerazioni emerge, in definitiva, come il Giudice tutelare debba valutare, in uno, il carattere non meramente pretestuoso del mancato assenso dell'altro genitore e la concreta compatibilità dell'espatrio del genitore con l'interesse del minore"

Secondo la giurisprudenza comunitaria e della stessa Corte di Cassazione è illegittimo limitare il diritto di libera circolazione e di espatrio (art. 16, comma 2, Costituzione della Repubblica italiana), quando non vi siano motivi espressamente previsti e specificati dalla normativa.

In definitiva: la competenza a reclamare un diniego di autorizzazione del GT si radica al Tribunale ordinario allorquando riguarda le materie espressamente elencate dall'art. 320 cc, ovvero se riguardi atti civili inerenti alla gestione del patrimonio del figlio.

In tutti gli altri casi, ovvero per le autorizzazioni connesse all'espressione della responsabilità genitoriale, in caso di diniego del GT competente a decidere del reclamo sarà il tribunale per i minorenni.

Scritto da

Studio legale Avv. Cristina Perozzi

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