Sul divieto di ricorrere alla tecnica della maternità surrogata in Italia

La maternità surrogata in Italia.

22 AGO 2017 · Tempo di lettura: min.
Sul divieto di ricorrere alla tecnica della maternità surrogata in Italia

La maternità surrogata è la pratica che consiste nell'affidare ad una donna la gestazione e il parto per conto di altre persone. L'atto della fecondazione può avvenire sia con seme ed ovuli della coppia committente ovvero per mezzo della donazione di uno o entrambi i soggetti esterni che fungono unicamente da donatori.

Ce ne parla l'Avv. Giulio Mario Guffanti.

Seppur ammessa in diversi Paesi, anche europei, la pratica della maternità surrogata è ancora oggi vietata in Italia. Principale riferimento normativo è costituito dall'art. 12, comma 1 della Legge n. 40/2014 il quale stabilisce che è proibito ricorrere alla pratica della fecondazione eterologa, cioè forme di procreazione assistita, in cui un donatore è estraneo alla coppia.

Il comma successivo, rafforzando quanto già stabilito dal comma primo, proibisce il ricorso alla procreazione medicalmente assistita per le coppie dello stesso sesso o per le coppie in cui i componenti non siano entrambi vivi, maggiorenni, sposati o almeno conviventi.

Con sentenza n. 19599/2016 la Corte di Cassazione si è pronunciata a seguito del ricorso del Sostituto Procuratore della Corte d'Appello di Torino relativamente al caso di due donne, una italiana e l'altra spagnola, le quali avevano visto rigettare da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile di Torino la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita del loro figlio nato in Spagna grazie alla donazione degli ovuli della donna italiana. La Corte d'Appello di Torino ribaltava la decisione di primo grado accogliendo l'impugnazione delle donne ed ordinando, di fatto, la trascrizione dell'atto.

I Giudici di secondo grado riconoscevano, dunque, il rapporto genitoriale tra le due donne e il figlio, nonché la cittadinanza italiana di quest'ultimo. La Suprema Corte, dopo aver rammentato che le norme di diritto internazionale privato dispongono che le questioni circa la filiazione, la cittadinanza e i diritti del minore devono esser regolate dalle leggi nazionali del Paese natio del bambino, dunque, nel caso di specie, dal diritto spagnolo, concludono escludendo che il caso suesposto rientri tra le fattispecie vietate dalla Legge n. 40/2014 non trattandosi, infatti, di maternità surrogata.

La questione risulta particolarmente delicata nel caso in cui, tramite la pratica della maternità surrogata, il figlio presenti legami biologici con un solo componente della coppia. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che, quando privo di legami con entrambi i componenti della coppia, il minore concepito con la tecnica della maternità surrogata in stato estero non può, in Italia, esser riconosciuto figlio della coppia e il relativo certificato di nascita non è, dunque, trascrivibile. Il minore, così, deve esser dichiarato figlio di ignoti, nonché in stato di abbandono, dunque adottabile, come previsto dagli artt. 9 comma 4 e 37 bis della Legge n. 184/1983.

Nell'ultimo anno in Italia si è molto dibattuto del tema durante l'accesa discussione relativa all'approvazione della Legge n. 76/2016 circa la "Regolamentazione sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivente". Il disegno di legge "Cirinnà" prevedeva, tra le altre cose, la modifica dell'art. 44, comma 1, lettera b) della Legge n. 184/1983, laddove riconosce al coniuge la possibilità di adottare il figlio, anche adottivo, dell'altro.

La pratica, ad oggi consentita per le coppie unite in matrimonio, non lo è, invece, per le coppie unite civilmente. La cosiddetta "stepchild adoption", infatti,avrebbe dovuto consentire al partner omosessuale di adottare il figlio del proprio coniuge, anche adottivo o nato a seguito del ricorso alla pratica della maternità surrogata. La legge sulle unioni civili, tuttavia, non ha previsto tale possibilità così che, ad oggi, le coppie unite civilmente non possono adottare il figlio del compagno.

Quanto sin qui trattato, dunque, risulta particolarmente rilevante in seno alla mancata possibilità per le coppie omossessuali unite civilmente di ricorrere alla pratica della maternità surrogata in un Paese estero ove questo sia consentito in quanto, nell'ipotesi di un ritorno in Italia, il minore non potrebbe esser riconosciuto figlio della predetta coppia.

Una questione, questa, particolarmente spinosa ma, al contempo, degna di approfondimento da parte del Parlamento il quale non può tralasciare, a parere dello scrivente, un tema così delicato il quale coinvolge anche e soprattutto i diritti dei minori.

Se volete ulteriori informazioni in merito, contattate direttamente lo Studio legale Prof. Avv. Giulio Mario Guffanti.

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