Subordinazione nei rapporti di lavoro. Analisi di alcuni casi.

Alcune considerazioni riprese sul caso dei c.d. riders e sulla nozione di subordinazione nel diritto del lavoro

5 LUG 2018 · Tempo di lettura: min.
Subordinazione nei rapporti di lavoro. Analisi di alcuni casi.

Con l'occasione di alcune prospettate riforme del nuovo esecutivo, riprendiamo il tema della subordinazione nel contratto di lavoro, al fine di capire anche alcune recenti casistiche, balzate agli onori della cronaca.

Innanzitutto sembra giusto partire dalla nozione di subordinazione ricavabile dal nostro codice civile.

Com'è noto, l'articolo 2094 cod. civ. definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

Dunque, per avere un rapporto di lavoro subordinato occorre che i mezzi di produzione siano del datore di lavoro, che l'attività sia da lui diretta e che ci sia collaborazione nell'impresa.

Questi concetti, che talora sono anche di tipo sociologico e non meramente giuridico, ci illustrano tuttavia la ratio dei vari istituti, visto che l'impostazione codicistica è basata su un'impostazione secondo cui chi fornisce il capitale è il datore di lavoro.

Ne discende dunque che, laddove i mezzi di produzione, anche per poter lavorare, sono di prevalenza o comunque del prestatore di lavoro, solo per questo motivo la nozione di subordinazione viene a cadere.

Sotto altro aspetto, peraltro, si deve evidenziare l'altro requisito, ossia l'eterodirezione.

E' facile capire i motivi: anche in questo caso, laddove l'organizzazione del lavoro sia determinata non dallo stesso prestatore, ma da altri, non si può affermare che vi sia lavoro autonomo.

Recentemente sono balzati agli onori della cronaca taluni fatti riguardanti i c.d. "riders".

Orbene, anche un Tribunale si è mostrato poco incline a riconoscere taluni diritti a questi lavoratori.

Alla luce di quanto esposto sopra, pertanto, si deve dunque considerare che, laddove costoro debbano predisporre propri mezzi per poter lavorare, quali ad esempio un autoveicolo, siamo già fuori dal campo della subordinazione.Parimenti, laddove non c'è nessuno che predisponga un orario di lavoro ma è il solo prestatore che organizzi la propria giornata lavorativa non si può, nemmeno in questo caso, parlare di subordinazione.

Come affrontare il problema? In un recente convegno all'Unoversità di Macerata, con il Prof. Maresca si è affrontato il tema della regolarizzazione di queste zone grige.

Si è rilevato che sono fatti molto complessi e problematiche anche di tipo italico, visto che nel nostro paese attività che non sono riconducibili nè al genere subordinato nè a quello autonomo ce ne sono molte.

Certamente è auspocabile un regime di tutela, per lavoratori, come costoro, ma anche come altri, che spesso si trovano discriminati sotto molti aspetti, ma il lavoro è difficile anche perchè necessitante di un costante lavoro interpretativo, non solo e non tanto da parte della scientia iuris, ma proprio nell'applicazione pratica del diritto.

Bisognerà dunque tenere sotto costante monitoraggio ciò che dicono i Tribunali, anche di merito, per poter cominciare a delineare una soluzione.

Scritto da

Avv. Michele Vissani

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