Sinistro stradale: quando la colpa è dell'amministrazione pubblica
Questo articolo informa che, a seguito di una sentenza del Tribunale di Napoli, è possibile imputare all'amministrazione comunale la causa di taluni sinistri stradali.
In tema di sinistri stradali causati dalle non perfette condizioni del percorso stradale, la giurisprudenza registra due orientamenti diametralmente opposti.
Il primo, maggioritario, rivolto alla tutela dell'ente pubblico, sostiene che non è possibile controllare tempestivamente le numerose strade pubbliche, escludendo, di fatto, la responsabilità dell'amministrazione salvo che non si provino rilevanti difetti di manutenzione. Qualora questi vengano effettivamente accertati, l'amministrazione potrà evitare la condanna alle spese qualora dovesse provare l'impossibilità della rimozione del difetto.
In antitesi con la disciplina maggioritaria, si è espresso il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 144/2016, rilevando la responsabilità oggettiva dell'amministrazione in tutti i sinistri provocati dalle condizioni precarie dei tragitti. Questo secondo orientamento ribalta la situazione in esame mediante un inversione dell'onere della prova che garantisce maggiormente i conducenti. Per non incorrere nel risarcimento del danno, l'ente ha il compito di provare che il sinistro non è dipeso dalle condizioni stradali, bensì da ulteriori e diversi fattori, tra cui quelli rientranti nell'espressione "caso fortuito", ricomprendente tutti quegli eventi non prevedibili, e prevenibili, dall'ente pubblico.
L'amministrazione, pertanto, non può essere condannata nel caso in cui il sinistro sia stato provocato dalla mancanza di attenzione o di prudenza del conducente, ma incorre in responsabilità qualora eventi climatici provochino un peggioramento delle condizioni dell'asfalto, posto che la prevenzione e la manutenzione del percorso stradale rientra tra i compiti ordinari dell'ente.
Pertanto, al fine di dimostrare l'effettiva responsabilità dell'amministrazione, il conducente dovrà provare il fatto storico, le lesioni subite e il nesso di causalità che intercorre tra gli stessi.Nel caso si dimostri la causalità si presumerà automaticamente la responsabilità dell'ente pubblico che, come esposto precedentemente, dovrà dimostrare che il sinistro si è verificato per cause ad esso non imputabili.