Separazione giudiziale con richiesta di addebito

Separazione giudiziale e richiesta di addebito.

21 MAG 2015 · Tempo di lettura: min.
Separazione giudiziale con richiesta di addebito

Quando uno dei due coniugi richiede la separazione giudiziale, può chiedere anche l'addebito della separazione all'altro nei casi in cui l'altro coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri imposti dal matrimonio.

Sarà pertanto il coniuge così detto incolpevole che avrà la possibilità di richiedere l'imputabilità della separazione al Giudice come previsto dall'articolo 151 sulla base di comportamenti contrari ai doveri imposti dal matrimonio.

Per ottenere la pronuncia di addebito da parte del Giudice occorre non solo il mancato rispetto degli obblighi coniugali ma occorrerà anche dare prova del nesso di causale tra il comportamento tenuto dal coniuge e l'intollerabilità da parte dell'altro a continuare la convivenza. Per fare questo il Giudice dovrà analizzare e valutare il contesto familiare per valutare se si continuino a verificare atti tali da rendere intollerabile la convivenza. ll Giudice deve quindi verificare:

1. la violazione dei diritti coniugali da parte di uno dei due coniugi;

2. l'intollerabilità della convivenza da parte dell'altro coniuge cioè quello che ha richiesto l'addebito;

3. un legame di causalità tra le prime due circostanze.

Conseguenze

Il coniuge cui viene addebitata la separazione perde ogni diritto al mantenimento e gli vengono attenuati i diritti successori.

Giurisprudenza recente

In tema di addebito della separazione si è pronunciata anche la Cassazione, ribadendo che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri coniugali, implicando, invece, tale pronuncia la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass.Civ., sez I, sent. 14042/2008; conf. Cass. Civ., sez I, sent. 21245/2010).

L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro. Infatti, solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. n. 14162/2001). Inoltre il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione (Cass. n. 279/2000).

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale (Cassazione n. 11516 del 23/05/2014).

In tema di separazione personale grava sulla parte che richiede, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Tribunale Roma sez. I Data: 21/01/2015 Numero:1396).

In tema di addebito della separazione personale l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cassazione civile sez. VI Data: 08/04/2015 N:7057).

Scritto da

Avv. Annalisa Alpi

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