RILIEVO DEL REDDITO DI CITTADINANZA NELLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE.

"Questo è il quesito che si stanno ponendo in molti dal momento in cui è entrata in vigore la legge 26/2019 (legge con cui è stato istituito il reddito di cittadinanza)."

14 APR 2020 · Tempo di lettura: min.
RILIEVO DEL REDDITO DI CITTADINANZA NELLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE.

È rilevante, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento o dell'assegno divorzile, la possibilità, per il coniuge economicamente più debole, di percepire il reddito di cittadinanza?

Questo è il quesito che si stanno ponendo in molti dal momento in cui è entrata in vigore la legge 26/2019 (legge con cui è stato istituito il reddito di cittadinanza).

Uno dei primi Tribunali ad esprimersi in merito al rilievo del reddito di cittadinanza nella determinazione dell'assegno divorzile, è stato il Tribunale di Frosinone con la sentenza emessa in data 18 febbraio 2020.

Il predetto Tribunale ha rigettato la domanda di una donna che, nel giudizio di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto che fosse posto a carico del marito un assegno divorzile, ritenendo il suo reddito da lavoro insufficiente per il soddisfacimento dei propri bisogni.

I Giudici di merito, aderendo all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (cfr Corte di Cassazione – Sezioni Unite – Sentenza 18287/18), hanno motivato la propria decisione sostenendo che l'assegno divorzile ha natura assistenziale e compensativa, pertanto, per il suo riconoscimento è necessario accertare, in concreto, l'inadeguatezza dei mezzi economici del richiedente e l'impossibilità, per lo stesso, di procurarseli per ragioni obiettive.

Nel caso di specie, dall'attività istruttoria, è emerso che la richiedente percepisce regolarmente aiuti economici sia pubblici che da parte di familiari, che ha una grande capacità lavorativa e che è in possesso di tutti i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza.

In base ai suddetti indici, il Tribunale ha ritenuto che la donna avesse, in concreto, la possibilità di avere redditi congrui ed ha, quindi, rigettato la domanda di assegno divorzile della stessa.

Irrilevante è stato ritenuto il fatto che la richiedente, nella realtà dei fatti, non avesse inoltrato la domanda di reddito di cittadinanza in quanto, secondo il Tribunale, sarebbe ingiusto far ricadere sul marito le conseguenze dell'inerzia della donna.

Il Tribunale di Frosinone ha quindi stabilito, con la sentenza del 18 febbraio 2020, che laddove il richiedente abbia anche solo una possibilità, nell'attualità, di percepire un reddito congruo (il reddito di cittadinanza è un reddito congruo tutti gli effetti), la percepibilità deve essere considerata nella valutazione della sussistenza del diritto ricevere l'assegno divorzile.

In conclusione, l'assegno divorzile viene meno non solo nei casi in cui il richiedente percepisca effettivamente un reddito congruo, ma anche quando lo stesso, pur non percependo alcunchè, ha la concreta possibilità di percepirlo.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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