RECUPERARE CREDITI CON LA REVOCATORIA SEMPLIFICATA

cosa è la revocatoria semplificata e quando avvalersi di questo rimedio per ottenere il recupero di un credito in modo più veloce

6 MAG 2025 · Tempo di lettura: min.
RECUPERARE CREDITI CON LA REVOCATORIA SEMPLIFICATA

RECUPERO CREDITI CON LA REVOCATORIA SEMPLIFICATA

Accade frequentemente che un creditore incontri ostacoli nel recuperare le somme che gli sono dovute perché il debitore, intenzionalmente, ha provveduto a spogliarsi dei propri beni. Ciò può avvenire mediante donazioni, trasferimenti a titolo gratuito o attraverso la costituzione di vincoli che rendono i beni indisponibili.

In tali ipotesi, tuttavia, la legge offre una tutela efficace al creditore attraverso l'istituto della revocatoria semplificata, disciplinato dall'art. 2929-bis del Codice Civile.

I PRESUPPOSTI PER AGIRE

Affinché il creditore possa avvalersi della revocatoria semplificata, devono sussistere i seguenti requisiti:

  1. Titolo esecutivo: il creditore deve essere munito di un titolo che legittimi l'azione esecutiva (es. sentenza, decreto ingiuntivo, assegno, cambiale).
  2. Atto pregiudizievole del debitore: il debitore deve aver compiuto un atto di alienazione a titolo gratuito o costituito un vincolo di indisponibilità, tale da compromettere le ragioni del creditore.
  3. Natura dei beni: l'atto deve avere ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati (ad es. autoveicoli).
  4. Tempestività del pignoramento: il creditore deve procedere alla trascrizione del pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole.

COME FUNZIONA L'AZIONE

La particolarità della revocatoria semplificata consiste nel fatto che il creditore può procedere direttamente con l'esecuzione forzata, mediante pignoramento, nei confronti del terzo acquirente del bene, anziché contro il debitore originario.

Il secondo comma dell'art. 2929-bis c.c. stabilisce infatti che "il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato".

In sostanza, il bene trasferito o vincolato continua, per un periodo limitato, a rispondere delle obbligazioni del debitore, come se non fosse mai uscito dal suo patrimonio, e il creditore può aggredirlo senza dover instaurare un autonomo giudizio revocatorio.

Dal canto loro, debitore e terzo acquirente se intendono contestare le ragioni del creditore procedente, debbono farlo nelle forme della opposizione all'esecuzione che si compone di due fasi: una cautelare in cui il giudice dell'esecuzione, valutata la fondatezza dei motivi di opposizione e il pericolo per il pignorato che possa derivare dal prosieguo dell'esecuzione, può sospendere la procedura esecutiva fino alla definizione del giudizio di opposizione; ed una seconda fase di merito che si svolge nei modi di un vero e proprio giudizio in cui si decide con sentenza sulla fondatezza dell'opposizione.

In sostanza, la revocatoria semplificata da il diritto al creditore, munito di titolo esecutivo, di iniziare o intervenire in una procedura esecutiva immobiliare o mobiliare avente ad oggetto beni mobili registrati, contro il terzo entro l'anno dal compimento dell'atto pregiudizievole.

La fase contenziosa è solo eventuale e si svolge nelle forme e nei modi della opposizione all'esecuzione.

ATTENZIONE AI TERMINI

Il pignoramento deve essere trascritto entro un anno dalla trascrizione dell'atto di disposizione patrimoniale. Si tratta di un termine perentorio: decorso tale termine, il creditore perde la possibilità di utilizzare questa via semplificata e potrà solo ricorrere all'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901 c.c., la quale comporta un contenzioso più lungo e complesso anche sul piano probatorio perchè sarà necessario dare prova della sussistenza non solo del pregiudizio che l'atto di disposizione arreca alle ragioni del creditore ma anche della consapevole partecipazione del terzo acquirente alla strumentalità dell'atto.

A differenza della c.d. revocatoria semplificata, quella ordinaria non consente di aggredire immediatamente il bene del terzo ma produce rispetto a questi un vincolo di inefficacia nel senso che il creditore che abbia vittoriosamente esperito una revocatoria ordinari potrà agire esecutivamente sul bene del terzo solo quando la sentenza sarà divenuta irrevocabile, non prima.

La revocatoria semplificata non può essere esperita quando l'atto di disposizione del debitore sia a titolo oneroso; in questo caso, anche agendo entro un anno dall'evento pregiudizievole, l'unico rimedio resta quello della revocatoria ordinaria.

Scritto da

Avv. Simona Giorgi

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