Quantificazione del diritto di abitazione del coniuge superstite

Oggetto: Determinazione e quantificazione del valore del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano nel calcolo delle quote da assegnare agli eredi nella successione mortis c

12 NOV 2020 · Tempo di lettura: min.
Quantificazione del diritto di abitazione del coniuge superstite

Oggetto: Determinazione e quantificazione del valore del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano nel calcolo delle quote da assegnare agli eredi nella successione mortis causa ab intestato di XXXXX coniugato in vita con YYYYY in regime di separazione dei beni

All'apertura della successione ab intestato del defunto XXXXX si dovrà procedere a ripartire tutti i beni di proprietà del de cuius secondo il meccanismo derivante dal combinato disposto degli artt. 565 e 581 c.c.

Nella fattispecie, il coniuge avrà diritto alla quota di 1/3 dell'eredità, mentre ai figli spetteranno i restanti 2/3 da dividersi in parti uguali ex art. 542 c.c.

In particolare, l'asse ereditario del Sig. XXXXX risulta ricomprendere, inter alia, un immobile di sua proprietà esclusiva, adibito in vita ad abitazione familiare, del valore di mercato di circa € 742.000,00 come da recente perizia di stima (ndr. valori medi perizie).

Tale immobile, sulla base all'art. 540 c.c. risulta essere oggetto dei diritti di abitazione e di uso dei beni che la corredano, i quali sorgono automaticamente al momento di apertura della successione in capo al coniuge superstite (Cass. Civ. Sez. II, n. 6231 del 15 maggio 2000).

I summenzionati diritti, personali e non cedibili a terzi, sono orientati a "tutelare, sul piano patrimoniale e su quello etico-sentimentale, il coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita" (Così Trib. Salerno, Sez. II, n. 4045 del 23 dicembre 2019), inoltre, vengono equiparati da costante giurisprudenza (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, n. 18354 del 31 luglio 2013) a una sorta di prelegato ex lege a carico di tutta l'eredità, di conseguenza, risulterà necessario stralciarne "il valore capitale […] e poi dare luogo alla divisione tra tutti gli eredi, secondo le norme della successione legittima, della massa ereditaria dalla quale viene detratto il suddetto valore, rimanendo invece compreso nell'asse il valore della nuda proprietà della casa familiare" (Cass. Civ., Sez. Un., n. 4847 del 27 febbraio 2013).

È importante, al fine di giungere alla soluzione del quesito posto, cercare di inquadrare correttamente la natura giuridica di tale diritto, e tra le diverse tesi che al riguardo sono state sviluppate, si ritiene preferibile quella secondo cui si tratta di un legato ex lege, cioè di una disposizione legale a titolo particolare.

Da tale inquadramento giuridico se ne fa derivare che:

1.l'acquisto del diritto avviene ipso iure, cioè immediatamente al momento dell'apertura della successione, senza che sia necessaria alcuna accettazione;

2.tale diritto sarà opponibile erga omnes, ovvero a qualunque terzo, a prescindere dalla trascrizione del relativo acquisto;

3.è possibile rinunciare all'eredità e mantenere tale diritto;

4.l'eventuale possesso da parte del coniuge superstite della casa familiare non integra il requisito della fattispecie di cui all'art. 485 del c.c., cioè non vale a qualificare il chiamato come possessore dei beni ereditari (così Cass. 1588/2016).

Il problema principale che in ordine a tali diritti si è posto è stato quello di capire se essi debbano considerarsi come un quid pluris rispetto alla quota già garantita dalla legge al coniuge superstite oppure se tali diritti debbano considerarsi ricompresi nel valore di detta quota. Prevale, sia in dottrina che in giurisprudenza, la tesi secondo cui essi si aggiungono alla quota già riservata al coniuge, cosicché essa si compone della frazione di patrimonio riservata per legge al coniuge e dei due diritti attribuiti per legato ex lege (Cass. n. 26741/2017). In particolare, secondo la giurisprudenza prevalente, anche nella successione legittima, come nel caso in esame, i diritti del coniuge vanno ad incrementare la quota di riserva, il che comporta che in caso di successione ab intestato (ossia devolutasi senza testamento, ma per legge) l'interesse del coniuge superstite ad abitare nella casa familiare ed usare i mobili che la corredano, è garantito non solo mediante una composizione qualitativa della legittima, ma anche con un aumento quantitativo (così Cass. 6691/2000; App. Roma 07.11.2006; Trib.

Roma 01.06.2010).

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, sempre con la già citata Sentenza n. 4847/2013, hanno espressamente precisato che in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano di cui al secondo comma dell'art. 540 c.c., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato. Il primo problema che la S.C. affronta in detta fondamentale Sentenza è quello della applicabilità dell'art. 540 c.c. anche al caso della successione legittima, considerato che il legislatore non fa alcun riferimento a tali diritti se non all'art. 584 del c.c. in tema di successione del coniuge putativo.

A tale questione la Corte di Cassazione ritiene che debba darsi risposta positiva, in tal senso argomentando dalla stessa ratio di tali diritti, che è quella di realizzare anche nella materia successoria una nuova concezione della famiglia, che tenda ad una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale, ma anche sul piano etico e sentimentale, ritenendosi che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona (finalità questa valida per il coniuge superstite sia nella successione necessaria che in quella legittima).

Accertato che tali diritti spettano al coniuge superstite anche nella successione legittima, si pone a questo punto il problema di stabilire come va calcolato il valore della quota del coniuge a cui gli stessi spettano.

Due sono le tesi elaborate al riguardo.

1.Secondo una prima tesi occorre fare applicazione dell'art. 553 del c.c., norma che realizza un collegamento tra le norme della successione legittima e quelle della successione necessaria e da cui se ne fa derivare che se l'operatività delle norme sulla successione legittima comporta in concreto una lesione delle quote dei legittimari, la successione legittima si potrà realizzare con il rispetto delle quote destinate a questi ultimi. Detto in altri termini, se il valore di tali diritti dovesse oltrepassare il valore della disponibile, essi potranno incidere sulla legittima dei figli solo dopo che la legittima del coniuge sia risultata insufficiente a soddisfarli.

2. Secondo un altro orientamento, invece, nella successione legittima i diritti di abitazione e di uso del coniuge vanno cumulati alla quota del coniuge come prevista dagli artt. 581 e 582 c.c. ed ai fini del relativo calcolo occorrerà stralciare il valore capitale degli stessi secondo modalità assimilabili al prelegato. Ciò significa che il valore capitale di tali diritti va detratto dalla massa ereditaria, la quale va poi divisa tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, senza tenere conto di tale attribuzione, rimanendo invece compreso nell'asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili.

Al fine poi di quantificare concretamente il suddetto valore capitale, è stato proposto in dottrina di considerare il loro valore in termini di equivalenza con il calcolo del valore di usufrutto (per tutti Bianca in Diritto Civile 2.2).

Anche la recente giurisprudenza prevalente accoglie la tesi della dottrina, per tutte, la Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. VI, n. 14406 del 05 giugno 2018), stante la mancanza di una disposizione ad hoc, ha affermato il principio secondo cui, pur differendo per facoltà e disciplina, il valore de quo può essere determinato attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto dettati dagli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), con applicazione dei coefficienti indicati in tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Un'ultima precisazione va fatta prima di giungere alla soluzione prospettabile. Secondo il chiaro disposto dell'art. 713 del c.c. ciascuno dei coeredi può in qualsiasi momento domandare la divisione, dovendosi necessariamente giungere alla divisione giudiziale qualora gli stessi non raggiungano un accordo in ordine alla formazione delle quote. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 720 del c.c., qualora gli immobili facenti parte dell'eredità non siano comodamente divisibili, essi dovranno essere preferibilmente ricompresi per intero nella porzione del coerede avente diritto alla quota maggiore, e quest'ultimo sarà tenuto a versare all'altro coerede il valore corrispondente alla sua quota.

Applicando i suddetti principi al caso di specie e volendo così giungere ad una sua soluzione, vediamo quali sono i possibili scenari che possono verificarsi, come è stato chiesto:

1.il Giudice aderisce al primo orientamento e così procede a quantificare il valore dei diritti di abitazione e di uso (secondo le regole dell'usufrutto) e procede a divisione garantendo ai figli una porzione di immobile, in nuda proprietà, che non può avere valore inferiore alla quota che la legge gli riserva.

2.il Giudice aderisce al secondo orientamento e procede a divisione attribuendo ai figli la nuda proprietà della quota di immobile caduta in successione ed al coniuge superstite la piena proprietà della propria quota di immobile oltre al diritto di uso e di abitazione sull'intero immobile.

Dovrebbe essere quest'ultima la soluzione che con maggiore probabilità verrà adottata, considerato che è questa la linea interpretativa seguita dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalente.

Sul coniuge superstite titolare del diritto di abitazione graveranno, poi, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria, e le riparazioni straordinarie rese necessarie in caso di mancanza di manutenzione; saranno a carico di tutti gli eredi, invece, le spese riguardanti le riparazioni straordinarie.

La nuova tabella dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni, approvata con decreto inter-dirigenziale 20 dicembre 2019 (G.U. n. 304 del 30.12.2019), prevede una modalità di calcolo basata su diversi scaglionidi età.

La Sig.ra Carolina Borghi, essendo nata il 23 gennaio del 1957, rientra nello scaglione che va dai 61 ai 63 anni, quindi, al saggio di interesse - come fissato dal D.M. 12 dicembre 2019 (G.U. n. 293 del 14.12.2019), in vigore dal 1° gennaio 2020 – dello 0,05% e con un coefficiente di 110,00 è possibile determinare i seguenti risultati limitatamente al valore di mercato dell'immobile in esame: € 742.000,00 x 55% = € 408.100,00.

Medesimo calcolo andrà effettuato sul valore dei beni mobili custoditi all'interno dell'abitazione familiare in uso al coniuge superstite, previa redazione di inventario e perizia di stima degli stessi.

In via meramente transattiva, alla luce della dottrina e della giurisprudenza di legittimità analizzata, con particolare riguardo alla più volte citata Sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 4847 del 27 febbraio 2013 per la quale: "In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, c.c., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 c.c., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del de cuius".

Essendo nell'intero asse ereditario ricompresi ulteriori beni immobili la somma del cui valore rende possibile una divisione tra eredi che non vada a ledere le rispettive quote di asse ereditario dei figli agli stessi spettanti per legge, si ritiene plausibile ed auspicabile l'assegnazione dell'ulteriore valore del diritto di abitazione ai fini della quantificazione della quota della vedova YYYYY che dovrà essere preventivamente decurtato dall'asse ereditario (valore asse ereditario – valore diritto di abitazione € 408.100,00 = asse ereditario ripartibile pro quota fra gli eredi compreso il coniuge superstite).

AVV. CESARE ZUCCOLI

Scritto da

Avv. Cesare Zuccoli

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