Quando si ha diritto al gratuito patrocinio?

Il soggetto che si trovi in disagiate condizioni economiche può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato: vediamo in quali casi.

23 LUG 2014 · Tempo di lettura: min.
Quando si ha diritto al gratuito patrocinio?

Lo Stato Italiano garantisce il diritto “alla giustizia" cioè ad essere difesi in giudizio anche ai cittadini meno abbienti, mediante il gratuito patrocinio disciplinato dal DPR 30 maggio 2002 n. 115, articoli dal 74 al 141. Il soggetto che si trovi in particolari e disagiate condizioni economiche può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito sia del processo civile, che nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.), che nel processo penale, amministrativo, contabile e tributario.

Tuttavia è giusto precisare che i limiti reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio sono differenti nel processo civile e penale: per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nel processo civile, è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33 (dal sito del ministero 11.369,24). Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33 (dal sito del ministero 11.369,24).

Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia. Solo nell'ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Cioè è ammissibile al gratuito patrocinio il soggetto , ad esempio, convivente con moglie e figlia entrambe inoccupate, che abbia un reddito annuo imponibile pari a 12.000,00 euro.

Eccezione: Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • gli apolidi;
  • gli enti o le associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica;
  • l'indagato, l'imputato, il condannato, l'offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda;
  • colui che (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

Non possono essere ammessi al gratuito patrocinio nei procedimenti penali:

  • chi è imputato/indagato per reati di evasione in materia di imposte;
  • se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni);
  • per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dove si intenterà la causa secondo le ordinarie regole sulla scelta del foro competente. La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.

E dopo il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio?

L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello. Chi viene ammesso al patrocinio può anche nominare un consulente tecnico di parte, nei casi previsti dalla legge per le materie di particolari complessità.

Sia al difensore che al CT di parte è vietato chiedere o percepire dall'interessato compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Al termine di ogni fase o grado del processo e, in ogni caso, al momento della cessazione dell'incarico, gli onorari e le spese a loro spettanti saranno liquidati con decreto dall'autorità giudiziaria. Nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità del giudizio, nel senso che prima di promuovere la causa avanti all'autorità giudiziaria è necessario avviare preliminarmente la procedura della mediazione, l'istante può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto nulla sarà dovuto all'organismo di conciliazione.

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Scritto da

Avv. Roberta Zicari

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1 Commenti
  • Nicoletta Bernardi

    Vi ringrazio per avermi risposto. Da quanto ho capito, anche se la causa che forse dovrò fare è esclusivamente mia, ovvero ricorso per mancato diritto di accompagnamento, con i redditi di Mio marito non rientro al gratuito patrocinio. Grazie ancora. Nicoletta.

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