Quando il mantenimento dei figli spetta ai nonni

Cosa accade quando il padre separato non versa il contributo di mantenimento del figlio? I nonni sono tenuti al mantenimento dei nipoti.

22 LUG 2016 · Tempo di lettura: min.
Quando il mantenimento dei figli spetta ai nonni

Quando il padre separato non mantiene il figlio, a pagare deve essere il nonno paterno: l'obbligazione relativa ai mezzi di sostentamento nei confronti dei minori è fondamentale e, in base ai principi costituzionali, è possibile riaffermare che se i genitori non possono farsene carico dovranno essere gli ascendenti.

Lo stesso articolo 316 bis del codice civile prevede che: "I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".

Da tale norma si evince espressamente che, quando i genitori si trovino in una condizione economica tale da non consentirgli di mantenere i propri figli, sono i nonni che devono provvedervi.

I nonni, pertanto, dovranno far fronte al mantenimento dei nipoti nei seguenti casi:

- impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori: l'oggettività si ravvisa quando l'inadempimento dipenda dalla mancanza di disponibilità finanziaria (ad es. per disoccupazione o assenza di ogni risorsa economica);

- omissione volontaria (e dunque rifiuto) da parte di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento;

- omissione anche solo di uno dei genitori, qualora l'altro non abbia i mezzi per provvedere da solo al mantenimento dei figli.

I nonni sono dunque chiamati a provvedere al mantenimento dei nipoti ma solo in via sussidiaria, ovvero:"... non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto, l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi" (Corte di Cassazione sent. n. 20509 del 30.09.2010).

Conseguentemente, se uno dei due genitori non presta il proprio contributo, dovrà farvi fronte in primo luogo l'altro con tutte le proprie risorse patrimoniali e reddituali, anche eventualmente agendo nei confronti del genitore inadempiente e, solo in via secondaria, se v'è totale assenza di mezzi, potrà agire affinchè siano gli ascendenti a prestare il mantenimento per il nipote.

In questi casi, con un procedimento cautelare in forma abbreviata, è possibile ricorrere al giudice e chiedere che emetta l'ordine di pagamento nei confronti dei nonni.

Scritto da

Studio Legale Lucchesi & Montemagni

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