Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale dopo la separazione: quale giudice competente?

È competente il Tribunale Ordinario per i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, fino a quando è pendente un giudizio di separazione o di divorzio.

4 OTT 2017 · Tempo di lettura: min.
Provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale dopo la separazione: quale giudice competente?

La Corte di Cassazione Civile Sez. VI - 1 con l'ordinanza n. 17190 del 12 luglio 2017 fa chiarezza in merito ai criteri di ripartizione delle competenze tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i minorenni

La Suprema Corte si è occupato di un caso posto all'attenzione della Corte di Appello di Catania, che ha dovuto decidere in merito ad un reclamo presentato da una moglie avverso il rigetto di una eccezione di incompetenza in favore del tribunale ordinario. In quel caso il Tribunale dei minori (chiamato a decidere su di un ricorso presentato dal marito in merito alla richiesta di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale) aveva ritenuto di non accogliere l'eccezione di incompetenza visto che il giudizio di separazione si era concluso con sentenza definitiva e che il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio non era stato ancora avviato.

La Corte d'appello, di contrario avviso, ha accolto il reclamo, affermando l'incompetenza del tribunale per i minorenni in favore del tribunale ordinario, con conseguente condanna del marito alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Il caso portato all'attenzione della Suprema Corte dal marito per presunta violazione dell'art. 38 disp. att. c.c., comma 3, per avere la Corte territoriale erroneamente affermato la competenza del tribunale ordinario sul ricorso da lui proposto per la limitazione della responsabilità genitoriale del coniuge, nonostante che il giudizio di separazione si fosse concluso con sentenza passata in giudicato e il giudizio di divorzio non fosse stato ancora introdotto.

La Suprema Corte rigetta il ricorso e osserva quanto segue:

Deve ricordarsi che il tribunale ordinario, in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, è competente a decidere, non solo, sull'affidamento dei figli minori, ma anche sulle modalità attuative di esso, in ordine alla regolamentazione dei rapporti tra il genitore non affidatario o non collocatario e i figli, in coerenza con il principio di concentrazione delle tutele presso il giudice ordinario in presenza di conflitti tra i genitori: ne consegue che, in presenza di un ricorso ex articolo 333 Cc con cui un genitore chiede provvedimenti limitativi della responsabilità dell'altro, deve essere confermata la decisione secondo cui, essendo pendente il giudizio di divorzio nel quale detto genitore ha riproposto le medesime domande, i giudici di merito hanno plausibilmente ritenuto che il ricorso fosse qualificabile come richiesta di modifica delle condizioni di affidamento della prole, all'esito della cessazione del rapporto coniugale e dunque di competenza del tribunale ordinario e non di quello per i minorenni.

La Suprema Corte, nel suo provvedimento, ha precisato che, come da costante giurisprudenza di legittimità la "controversia relativa alla modifica delle condizioni della separazione e del divorzio, nel cui giudizio sia chiesto l'affidamento dei figli minori, appartiene all'esclusiva competenza del tribunale ordinario, anche quando la domanda sia giustificata dall'esistenza di un grave pregiudizio per i figli minori, non essendo tale circostanza idonea a spostarne la competenza presso il tribunale per i minorenni".

Inoltre ha affermato che il suddetto orientamento si è via via consolidato anche dopo la modifica apportata al primo comma dell'art. 38 disp. att. c.c.: cioè fino a quando è pendente un giudizio di separazione o di divorzio, e fino alla sua definitiva conclusione, competente a decidere sui provvedimento limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale è il tribunale ordinario. Ciò in quanto, ha ritenuto la S.C., ai giudici di merito è riservata l'interpretazione della domanda. Infatti, la Corte di Appello ha ritenuto che il ricorso ex art. 333 c.c., presentato dal marito, fosse da qualificare come richiesta di modifica delle condizioni di affidamento della prole, all'esito della cessazione del rapporto coniugale.

Secondo il principio di concentrazione delle tutele, la conclusione cui è giunta la S.C. appare coerente nel determinare la competenza del tribunale ordinario in presenza di rapporto conflittuale dei coniugi.

Scritto da

Studio legale Avv. Antonio Drogo

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