Pensione di reversibilità: solidarietà familiare anche al coniuge separato cui è stata addebitata la separazione

Anche al coniuge separato al quale è stato riconosciuto l’addebito della separazione spetta la pensione di reversibilità anche in considerazione alla necessità di assicurare la continuità de

21 MAR 2019 · Tempo di lettura: min.
Pensione di reversibilità: solidarietà familiare anche al coniuge separato cui è stata addebitata la separazione

La Suprema Corte con l'ordinanza n. 7464/2019 è tornata sull'argomento pensione di reversibilità dovuto anche al coniuge separato con addebito della separazione. L'ordinanza pone l'accento sulla non giustificabilità del diniego al riconoscimento della pensione di reversibilità anche sul fatto che vi era già stata la equiparazione della tutela che assicuri al coniuge separato anche con addebito la continuità dei mezzi di sostentamento da parte della Corte Costituzionale n.286 nel lontano 1987 laddove quando aveva dichiarato la illegittimità costituzionale della L.30 aprile 1969 n.153, art.24 e della L.18 agosto 1962, n.1357, art 23, comma 4 "nella parte in cui veniva esclusa dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato – tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa e con addebito , equiparata sotto ogni profilo al coniuge superstite ( separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte".

La tutela previdenziale è quindi finalizzata a porre riparo e quindi assicurare la continuità di detti mezzi di sostentamento che in caso di bisogno il coniuge defunto sarebbe stato tenuto a fornire all'altro coniuge separato per colpa o con addebito, senza ulteriori condizioni non più poste dalla normativa vigente e in allineamento con quanto stabilito per il coniuge non separato per colpa ai fini di poter fruire della pensione.

Per il riconoscimento quindi della pensione di reversibilità non è richiesto alcun stato di bisogno da parte del coniuge superstite ma unicamente il rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato. La Cassazione evidenzia quindi che la ratio della tutela previdenziale a favore del coniuge è appunto quella di proteggere il coniuge superstite e offrire allo stesso un mezzo per ripararlo da un eventuale stato di bisogno senza appunto alcuna distinzione valutabile da parte dell'INPS quale presupposto per accedere alla tutela previdenziale. La Suprema Corte, quindi,riformando la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la sentenza di prima cure che stabiliva il mancato diritto dell'ex coniuge di rivendicare, dopo il decesso dell'ex marito, l'attivazione del trattamento previdenziale a suo favore posto che la pensione di reversibilità non è solo la prosecuzione in favore di terzi del pregresso diritto a pensione dell'avente titolo, ma è la prosecuzione in favore di terzi aventi diritto e in capo agli stessi, ribadisce quindi chiaramente che il coniuge separato per colpa ha un diritto iure proprio per richiedere all'INPS la pensione di riversibilità del coniuge defunto.

Scritto da

Avv. Emanuela Pesce

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