ONERE PROBATORIO DEL CONDOMINIO NEL GIUDIZIO PER IL RECUPERO DELLE SPESE STRAORDINARIE NEI CONFRONTI DEL CONDOMINO MOROSO.

"L'amministratore del condominio aveva depositato ricorso per Decreto Ingiuntivo affinchè venisse intimato ad un condomino moroso il pagamento delle spese e degli oneri arretrati."

7 SET 2020 · Tempo di lettura: min.
ONERE PROBATORIO DEL CONDOMINIO NEL GIUDIZIO PER IL RECUPERO DELLE SPESE STRAORDINARIE NEI CONFRONTI DEL CONDOMINO MOROSO.

Con l'Ordinanza n. 15696/20 la Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente il verbale di approvazione degli interventi straordinari da svolgere per confermare il Decreto Ingiuntivo emesso nei confronti del condomino moroso.

Nel caso di specie, l'amministratore del condominio aveva depositato ricorso per Decreto Ingiuntivo, avanti il Tribunale, affinchè venisse intimato ad un condomino moroso il pagamento delle spese e degli oneri condominiali ordinari e straordinari arretrati.

Il Tribunale adito ha emesso il Decreto Ingiuntivo ed il debitore ha proposto l'opposizione nei termini di legge.

Il Tribunale ha, parzialmente, accolto l'opposizione ritenendo il difetto di prova degli oneri straordinari ed ha, pertanto, condannato il condomino moroso al versamento dei soli oneri ordinari.

L'amministratore del condominio ha proposto appello avverso la Sentenza di primo grado, ma la Corte d'Appello ha rigettato le domande proposte dall'appellante.

A parere dei Giudici di secondo grado, infatti, l'amministratore del condominio sarebbe stato legittimato a richiedere il pagamento delle spese condominiali straordinarie se avesse avuto l'approvazione da parte dell'assemblea del consuntivo per i lavori, delibera che, nel caso di specie, era inesistente.

L'amministratore del condominio ha, pertanto, proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione sostenendo che non vi fosse carenza di prove, essendo stati depositati nel procedimento monitorio, il verbale dell'assemblea in cui erano stati approvati gli interventi straordinari, le tabelle millesimali ed il bilancio consuntivo dei lavori di manutenzione.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall'amministratore del condominio, richiamando la teoria della dottrina secondo cui la delibera assembleare di approvazione degli interventi di ristrutturazione delle parti comuni ha un duplice oggetto e precisamente:

a) l'approvazione della spesa che deve essere considerata come un riconoscimento da parte dell'assemblea della necessità della spesa in un una determinata misura;

b) la ripartizione della spesa tra i condomini, ove la misura del contributo varia in base al valore della proprietà di ciascun condomino ed all'uso che ognuno può fare della cosa.

Secondo gli Ermellini l'approvazione degli interventi straordinari da parte dell'assemblea ha valore costitutivo dell'obbligazione di contribuzione alle spese, mentre la ripartizione ha valore solo dichiarativo, in quanto ha il solo scopo di esprimere in termini aritmetici un'obbligazione già esistente.

Secondo la Corte di Cassazione, ai fini della concessione del Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è indispensabile l'approvazione da parte dell'assemblea degli interventi straordinari da svolgere poiché ad essa il legislatore ha riconosciuto valore probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito vantato dal condominio e l'amministratore del condominio è legittimato ad agire per il recupero del credito nei confronti del condomino moroso anche in caso di mancanza della sola approvazione della ripartizione delle spese.

Nel caso di specie, l'amministratore del condominio, avendo la delibera dell'assemblea di approvazione dei lavori, era legittimato ad agire in giudizio nei confronti per condomino moroso per il recupero delle spese straordinarie.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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