Nuova convivenza stabile? No all’assegno di mantenimento

La prova è a carico del coniuge che si oppone all'attribuzione dell'assegno.

13 LUG 2018 · Tempo di lettura: min.
Nuova convivenza stabile? No all’assegno di mantenimento

Se durante la separazione il coniuge debitore dimostra che l'altro ha intrapreso una convivenza stabile può richiedere l'eliminazione dell'assegno di mantenimento.

Se il coniuge separato inizia una nuova convivenza con un'altra persona ha ancora diritto all'assegno di mantenimento? Su questa questione si è espressa la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 16982/2018.

Il caso

La Corte d'Appello di Perugia, nel 2016, aveva addebitato la separazione a un uomo per aver abbandonato la casa coniugale e, di conseguenza, l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento di 1250 euro mensili. Secondo i giudici, infatti, l'abbandono del tetto coniugale da parte dell'uomo non era stato causato dalla decisione della moglie di mandarlo via di casa né dall'infedeltà della donna che era avvenuta successivamente. I giudici avevano, inoltre, accertato una consistente differenza reddituale fra i coniugi, non ritenendo provata la convivenza di fatto stabile e continuativa della donna con un'altra persona, con cui aveva avuto una figlia, al fine di giustificare l'eliminazione o la riduzione dell'assegno. Per questo, l'uomo ha proposto il ricorso in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Gli ermellini hanno dovuto fare luce sulla questione: la convivenza intrattenuta dal coniuge separato incide oppure no sull'attribuzione e sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento a suo favore? Nella sentenza si legge che "nella giurisprudenza di legittimità è acquisito il condivisibile principio secondo il quale l'instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno a carico dell'altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale".

La Corte di Cassazione, infatti, ricorda che la formazione di una famiglia di fatto è costituzionalmente tutelata dall'articolo 2 della Costituzione italiana come formazione sociale stabile e duratura e come espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole. Tuttavia, al contrario del divorzio, nella separazione, pur essendoci la sospensione degli obblighi di fedeltà, convivenza e collaborazione fra i coniugi, si tende a conservare alcuni effetti del matrimonio come l'obbligo di assistenza materiale, in quanto la separazione è una fase temporanea che potrebbe sfociare nella riconciliazione dei due coniugi.

Allo stesso tempo, però, la Corte di Cassazione accetta il ricorso dell'uomo in quanto:

"il diritto all'assegno di mantenimento può essere negato o eliminato se il coniuge debitore dimostri che l'altro coniuge abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi, in tal caso, che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare".

La prova, dunque, è a carico del coniuge che si oppone all'attribuzione dell'assegno. Anche il coniuge richiedente l'assegno può allegare e dimostrare che la convivenza non influisca in melius sulle proprie condizioni economiche.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16982/2018 ha accolto il terzo e il quarto motivo e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia.

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