Nullità della rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. - Liberazione del fideiussore

"​Il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. "

8 MAG 2020 · Tempo di lettura: min.
Nullità della rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. - Liberazione del fideiussore

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 2637 del 28/04/2020 ha dichiarato la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e l'intervenuta decadenza della banca dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori.

La vicenda nasce dalla notifica di un decreto ingiuntivo di pagamento ottenuto da un istituto di credito nei confronti dei fideiussori del debitore principale, soggetto già fallito, i quali hanno proposto opposizione avanti al Tribunale di Milano per la revoca del decreto ingiuntivo allegando la nullità delle fideiussioni a suo tempo rilasciate perché le medesime recavano la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. ed erano conformi allo schema ABI lesivo della normativa antitrust, come da provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005.

Sul punto, gli opponenti hanno contestato, in primis, la nullità dell'intera fideiussione e in via gradata la nullità parziale dell'impegno fideiussorio con espunzione, in particolare, di una precisa clausola del contratto che recava la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. che recita:"Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate".

I Giudici del Tribunale di Milano, quanto alle contestazioni sollevate circa la violazione della normativa antitrust, hanno osservato che effettivamente le clausole del contratto di fideiussione oggetto della controversia, erano completamente conformi, nel loro contenuto, alle clausole fatte oggetto dei provvedimenti sanzionatori della Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 precisando, inoltre, l'irrilevanza, ai fini della declaratoria di nullità, che la fideiussione fosse stata rilasciata in data anteriore o posteriore al provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005. Inoltre, nel corpo delle considerazioni che hanno portato la Banca d'Italia al citato provvedimento (del 02.05.2005) viene riferito anche il parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato interpellata sulla questione.

La Banca d'Italia, in merito alle fideiussioni omnibus, aveva rilevato che le clausole contrattuali oggetto di approfondimento istruttorio erano riconducibili ad un medesimo modello e che tale uniformità discendeva da una consolidata prassi bancaria preesistente allo schema standard dell'ABI con "lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale o degli atti estintivi della stessa", con la conseguenza di ritenere che tali fideiussioni, anche prima del modello ABI censurato, rappresentassero già, a valle, costituzione di intese anti concorrenziali.

Tanto sopra, i Giudici del Tribunale di Milano, aderendo all'orientamento della Suprema Corte espresso con la sentenza n. 13846/2019 (anche Sez. Unite n. 2207/2205 e Cass. Civ. n. 29810/2017), hanno risolto la vicenda sottoposta al loro esame affermando come l'impegno assunto dagli opponenti deve essere ricondotto allo schema legale della fideiussione e che la regolazione dell'estensione temporale della fideiussione stessa rimane regolata dal disposto di cui all'art. 1957 c.c. secondo cui, come detto sopra, il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

Nel caso sottoposto all'attenzione dei Giudici, è stata accolta la tesi degli opponenti i quali avevano evidenziato che la banca opposta era decaduta dalla facoltà di agire nei loro confronti posto che, la stessa, aveva agito ben oltre i 6 mesi dalla data di comunicazione della risoluzione del rapporto bancario del debitore principale e della messa in sofferenza del conto corrente.

In conclusione, il Tribunale di Milano VI Sez. Civile, ha definito la vertenza revocando il decreto ingiuntivo azionato dalla banca e accogliendo la domanda dei fideiussori opponenti, condannando altresì l'istituto di credito opposto alle spese di lite. Da un lato, il Tribunale ha accertato la conformità delle fideiussioni rilasciate dagli opponenti allo schema ABI lesivo della normativa antitrust e, dall'altro, ha dichiarato la nullità della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, l'intervenuta decadenza della banca dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori, posto che il procedimento monitorio era stato azionato ben oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c.

La decisione è significativa anche in considerazione del fatto che la sentenza in oggetto ritiene irrilevante, ai fini della declaratoria di nullità (seppur parziale), che la fideiussione sia stata rilasciata in data anteriore o posteriore al provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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