Novità in merito alla separazione e divorzio

Le novità legislative emerse con il Decreto Legge n. 132/2014 Legge n. 162/2014

13 NOV 2014 · Tempo di lettura: min.
Novità in merito alla separazione e divorzio

Con il Decreto Legge n. 132/2014 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni in Legge n. 162/2014, sono state introdottenell'ordinamento "disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo". In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita dall'introduzione di un nuovo istituto: la procedura di negoziazione assistita da un avvocato.

Alla disciplina della c.d. negoziazione assistita è dedicato l'intero capo II del decreto legge in commento (capo, appunto, rubricato "procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati")..

Relativamente all'ambito del diritto di famiglia, due nuovi strumenti rivoluzionano completamente la procedura, apportando una notevole semplificazione e riduzioni delle tempistiche per mettere fine al matrimonio tra due persone o modificare le condizioni (di separazione e divorzio) già fissate in precedenza dal giudice.

Il primo strumento è offerto dall'art. 6 del decreto che al comma 1 prevede che i coniugi possano rivolgersi ad un legale per concludere una "convenzione di negoziazione assistita" al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, primo comma, numero 2), lettera b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

La convenzione di negoziazione assistita - ovvero l'accordo "mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia" - deve indicare il

  1. termine massimo entro cui l'accordo dovrà essere firmato (in ogni caso non inferiore a un mese),
  2. l'oggetto della lite, e va redatta, a pena di nullità in forma scritta,
  3. conclusa con l'assistenza di un legale.

Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale e trasmetteranno, entro dieci giorni, copia dell'accordo (con le relative certificazioni ex art. 5) all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

A questo punto, l'accordo raggiunto, a seguito della convenzione, produrrà i medesimi effetti di una sentenza giudiziale .

Per chi, invece, vuole optare per una procedura fai da te, l'art. 12 consente ai coniugi di recarsi direttamente dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza (di entrambi, di uno dei due ovvero del comune presso cui è iscritto o trascritto il matrimonio), senza l'aiuto di un legale.

Limitazioni-Entrambe le procedure valgono solo:

  1. per chi decide di separarsi o divorziare consensualmente (ovvero con il pieno accordo delle parti su tutti gli aspetti personali e patrimoniali), altrimenti si deve seguire la procedura ordinaria in tribunale;
  2. per chi non ha figli minori, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti ovvero figli portatori di handicap grave.

Per dirsi addio all'anagrafe, è previsto infine un ulteriore divieto: l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Scritto da

Avv. Annalisa Alpi

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