Non è impresa familiare ma lavoro subordinato se il familiare presta attività lavorativa giornaliera con corrispettivo fisso.

L'attività lavorativa giornaliera ad orario pieno e la corresponsione regolare di un corrispettivo mensile sono elementi della subordinazione anche tra familiari

15 APR 2018 · Tempo di lettura: min.
Non è impresa familiare ma lavoro subordinato se il familiare presta attività lavorativa giornaliera con corrispettivo fisso.

Con ordinanza del 27 febbraio 2018 n. 4535 la Suprema Corte di Cassazione ha qualificato come subordinato un rapporto di lavoro reso dalla sorella di un imprenditore titolare di una attività commerciale che riceveva un compenso mensile pagato regolarmente a una data fissa a titolo di corrispettivo per la prestazione resa nel rispetto di un orario di lavoro coincidente con l'apertura dell'attività commerciale al pubblico.

Nel caso preso in esame la sorella dell'imprenditore in primo grado si era rivolta al Giudice per far accertare la natura subordinata del rapporto intercorso e vedersi liquidare le relative differenze retributive.

Anche il giudice d'appello confermava la sentenza del giudice di primo grado che riconosceva gli elementi della subordinazione ovvero l'osservanza da parte della sorella di un preciso orario di lavoro giornaliero che coincideva con l'apertura del commercio di fiori e piante e il pagamento del compenso a cadenza precisa e fissa ritenendo inammissibile in quanto nuova l'argomentazione intesa a sostenere la costituzione tra le parti di un'impresa di famigliare o la sussistenza di accordi societari " tali da giustificare la collaborazione resa della sorella.

Gli elementi della prestazione di attività lavorativa giornaliera ad orario pieno a fronte della corresponsione regolare di un corrispettivo mensile sono elementi incontestabili che non possono che configurare una collaborazione stabile della sorella inserita nell'organizzazione dell'attività commerciale conriferimento alle direttive del fratello e non una mera partecipazione all'attività dettata, come sostenuto dalla difesa , da motivi di assistenza familiare con copertura delle necessità di natura contingente riferibili alle necessità economiche variabili .

La Corte di Cassazione quindi ha ribadito un noto principio per cui il vincolo di subordinazione esiste anche tra sorella e fratello ( e viceversa) e tra parenti ove non sia data la diversa configurazione di cui all'art 230 bis cod.civ. E' bene ricordare che con questa norma il nostro ordinamento esclude la subordinazione nell'ambio del lavoro familiare qualora le parti vogliano dare una differente configurazione al rapporto e quindi concordemente vogliano attribuire una forma alla prestazione lavorativa nell'ambito familiare non inquadrabile in fattispecie tipiche come appuntoil lavoro subordinato
Scritto da

Avv. Emanuela Pesce

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