Nessun addebito per chi tradisce perchè depresso

Il 6 aprile 2022, con l'ordinanza n. 111300/2022, la Corte di Cassazione ha escluso l'addebito della separazione per infedeltà se chi ha tradito era depresso.

29 APR 2022 · Tempo di lettura: min.
Nessun addebito per chi tradisce perchè depresso

Corte di Cassazione, 6 aprile 2022, ordinanza n. 11130/2022: nessun addebito di separazione per chi tradisce perché depresso

Il tradimento in sé, a prescindere dalle cause che lo hanno indotto, costituisce una violazione dell'articolo 143 c.c., giustificando, da parte del coniuge tradito, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, condizione necessaria per la separazione. Se il giudice accerta che uno dei due coniugi ha violato l'obbligo di fedeltà dispone a suo carico l'addebito della separazione. Tuttavia, occorre verificare se il tradimento è stata la vera causa della rottura del legame matrimoniale ovvero una sua conseguenza; infatti, spesso le relazioni coniugali cessano per cause preesistenti all'infedeltà conclamata. È proprio in un tale contesto che si inserisce la recente ordinanza n. 111300/2022 della Corte di Cassazione con cui ha escluso l'addebito della separazione a carico di una donna che aveva tradito il marito durante un lungo periodo di depressione. Nel caso di specie la malattia era stata ampiamente provata da certificati medici e il tradimento era incontestato. La Corte ha ritenuto che "anche a voler ritenere accertata l'infedeltà coniugale della donna, tale comportamento era comunque intervenuto quando era già in atto una profonda frattura del rapporto coniugale". La donna si era infatti in passato rivolta ad uno psicologo lamentando la sofferenza causata dall'infelicità coniugale e il marito era a conoscenza di una tale situazione, in quanto ha ammesso di aver notato negli ultimi anni un cambiamento di abitudini della moglie. Non è stato quindi né il tradimento né la depressione (che potrebbe averlo indotto) a provocare la fine del matrimonio, ma piuttosto una crisi latente che era già in atto e che aveva provocato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a prescindere dal successivo adulterio. Per questa ragione la Corte esclude l'addebito alla donna della separazione (Corte di Cassazione, 6 aprile 2022, ordinanza n. 11130/2022).

Scritto da

Avv. Maestranzi Patrizia

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