L'usura alla luce della sentenza 22.6.2016 n. 12965

La Cassazione ha escluso che le CMS addebitate fino al 31.12.2009 possano essere valutata ai fini dell'usura, salvo al verificarsi di una triplice condizione.

20 LUG 2016 · Tempo di lettura: min.
L'usura alla luce della sentenza 22.6.2016 n. 12965

La recentissima sentenza 22.6.2016 n. 12965 della prima Sezione della Cassazione (Cons. Est. Dr. Massimo Ferro) ha chiarito che la CMS addebitata fino al 31.12.2009 non può essere presa in considerazione tout court ai fini della valutazione di compatibilità del TEG con i tassi soglia antiusura.

In un successivo passaggio motivazionale di non semplice lettura sembrerebbe però avere anche stabilito che pure la CMS addebitata in epoca antecedente il 31.12.2009 possa essere eccezionalmente valutata ai fini dell'usura al preciso verificarsi di determinati presupposti.

La prima Sezione della Suprema Corte con la sentenza in commento, dopo aver puntualmente ricostruito la storia e l'evoluzione, anche normativa, dell'istituto della Commissione di Massimo Scoperto (CMS), e ribadito la sua legittimità, ha altresì chiarito che la stessa non può essere presa in considerazione ai fini della valutazione di compatibilità del tasso d'interesse, complessivamente applicato al rapporto di conto corrente (c.d. TEG), con i tassi soglia che, ai sensi della L. 108/1996, stabiliscono trimestralmente per ciascuna operazione creditizia il limite oltre il quale il tasso applicato è da considerarsi usurario.

Ciò, per tutte le volte in cui la CMS sia stata applicata fino al 31.12.2009, data di entrata in vigore delle Istruzioni della Banca d'Italia attuative delle previsioni del D.L. 185/2008 conv. con L. 2/2009, il quale ha invece previsto l'inclusione anche della CMS tra i parametri da prendere in considerazione ai fini della valutazione di usurarietà e la cui portata - ha pure espressamente chiarito la sentenza in questione - ha carattere innovativo e non di interpretazione autentica della L. 108/1996, cosicché la sua efficacia precettiva può essere solo successiva alla sua entrata in vigore.

Di particolare pregnanza il passaggio della sentenza in commento che ha messo in luce come i tassi soglia sono individuati dalla legge aumentando in misura percentuale (che la Corte definisce spread) il TEGM - ovverosia il tasso effettivo globale medio praticato dalle banche per singole categorie di operazioni di credito, trimestralmente rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla scorta delle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia - il quale fino al 31.12.2009 è stato calcolato in base alla media dei TEG comunicati dalle banche senza tener conto delle CMS, cosicché risponde ad un imprescindibile principio di omogeneità comparativa che il TEG per ciascun singolo rapporto di conto corrente da raffrontare ai tassi soglia rilevati fino al 31.12.2009 sia pure calcolato con la stessa metodologia e, quindi, senza tener conto della CMS.

Accanto a questi passi di apprezzabile cristallina chiarezza è, tuttavia, da evidenziarne uno conclusivo di difficile interpretazione, che potrebbe a prima vista indurre a conclusioni opposte a quelle finora descritte, laddove gli Ermellini statuiscono che "l'eventuale usurarietà del rapporto bancario può conseguire solo da una giustapposizione che, assumendo dal valore percepito di periodo la CMS e riscontratane in ipotesi il superamento di percentuale rispetto a quella massima, vada ad aggiungere tale costo improprio e non dovuto all'interesse propriamente detto, verificando se, per tale via, non sia stato superato in modo indiretto il tasso-soglia per aver questo così oltrepassato lo spread del TEGM, addizionandosi ad un costo che, nella singola vicenda di finanziamento, abbia tuttavia operato non come CMS bensì come remunerazione sostanzialmente coincidente con l'interesse".

Per comprendere la reale portata di tale passo, che non rimette tout court in pista la CMS ai fini del calcolo del TEG da raffrontare al tasso soglia ai fini della valutazione di compatibilità dell'operazione creditizia alla l. 108/1996, occorre tener presente che ciascuna rilevazione ministeriale trimestrale del TEGM fino al 31.12.2009 riporta in calce la dicitura "I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a […] punti percentuali".

Una possibile interpretazione di tale non semplice passaggio motivazionale potrebbe quindi essere nel senso che anche la CMS addebitata in epoca antecedente il 31.12.2009 sia valutabile ai fini del superamento dei tassi soglia, ma solamente alla seguente triplice condizione:

I) che il suo valore espresso in punti percentuali sia superiore alla media appositamente indicata in ciascuna rilevazione trimestrale ministeriale del TEGM fino al 31.12.2009;

II) che la sua concreta modalità operativa (e, quindi, di addebito) sia in effetti sovrapponibile al tasso d'interesse debitorio applicato al rapporto di conto corrente e, quindi, abbia comportato una sostanziale indebita duplicazione di tale ultima voce di addebito;

III) che la sommatoria del tasso d'interesse debitorio e della CMS così addebitata dia un valore superiore al tasso soglia vigente pro tempore.

Avv. Simone Bertone

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Avv. Simone Bertone

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