Lo straining e la risarcibilità pur non essendo unna categoria giuridica a se stante ma una forma attenuata di mobbig.

Il lavoratore che ha subito anche un solo atto vessatorio per cui la vittima percepisca di essere in una posizione di costante inferiorità rispetto agli/all’aggressori/e può farsi liquidare

8 MAR 2018 · Ultima modifica: 13 APR 2018 · Tempo di lettura: min.
Lo straining e la risarcibilità pur non essendo unna categoria giuridica a se stante ma una forma attenuata di mobbig.

La Corte di Cassazione n.3977 del 19 febbraio 2018 ha ribadito un suo orientamento anche in questa sentenza con riferimento a condotte vessatorie perpetrate a danno del lavoratore di minor gravità con riferimento alla figura giuridica del mobbing e in particolare per lo straining.

Lo straining (dal verbo inglese to strain che, tradotto letteralmente, significa stringere ovvero mettere sotto pressione) perché sia configurabile, a differenza del mobbing, si verifica anche in presenza di un'unica azione ostile nei confronti del lavoratore.

Nella fattispecie una insegnante di cui peraltro era stata dichiarata inidoneità all'insegnamento e assegnata alla segreteria della scuola con relativa tensione della lavoratrice nel momento in cui aveva appreso che il dirigente scolastico non aveva adempiuto alla sua richiesta di assunzione di altro personale per l'espletamento dei servizi amministrativi con finale sottrazione degli strumenti di lavoro alla stessa e attribuzione di mansioni didattiche " sia pure in copresenza con altri docenti , nonostante l'accertata inidoneità ; privandola , infine, di ogni mansione, e lasciandola totalmente inattiva" si è vista accogliere la domanda di risarcimento " perché lo straining altro non è che una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie azioni che, peraltro, ove si rivelino produttive di danno all'integrità psico –fisica del lavoratore, giustificano la pretesa risarcitoria fondata sull'art 2087 c.c."

A detta condotta di straining anche se non definibile mobbizzante, veniva riconosciuta dalla Suprema Corte una componente discriminatoria con stress forzato ed effetto protratto nel tempo e deliberatamente inflitto alla vittima dal superiore gerarchico e quindi in violazione della responsabilità del datore di lavore ex art 2087 c.c. .

Quindi anche in presenza di straining il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno in quanto " la responsabilità del datore di lavoro ex art 2087 cod. civ. sorge pertanto ogni qual volta l'evento dannoso sia eziologicamente riconducibile ad un comportamento colposo, ossia o all'inadempimento di specifici obblighi legali o contrattuali imposti o al mancato rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede, che devono costantemente essere osservati anche nell'esercizio dei diritti".

Scritto da

Avv. Emanuela Pesce

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