Licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo

Se il lavoratore commette un grave inadempimento o un comportamento talmente scorretto da compromettere il rapporto di fiducia fra le due parti, il licenziamento è giustificato.

6 FEB 2019 · Tempo di lettura: min.
Licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo

Qual è la differenza fra licenziamento per giusta causa e licenziamento per giustificato motivo? In quale caso il datore di lavoro ha l’obbligo di dare preavviso? In quali casi è previsto il reintegro?

Il licenziamento in Italia, ossia il recesso unilaterale del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro, è regolato dalla legge. Per i datori di lavoro è possibile mettere in atto due tipi di licenziamento: per giusta causa e per giustificato motivo. Quali sono le differenze?

Licenziamento per giusta causa

Il primo comma dell’articolo 2119 del Codice Civile sancisce che:

“Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.

Secondo questo articolo, dunque, se il lavoratore commette un grave inadempimento o un comportamento talmente scorretto da compromettere il rapporto di fiducia fra le due parti, il licenziamento è giustificato. In questo caso, infatti, il datore di lavoro può porre fine al contratto senza dare nessun preavviso al lavoratore, sia che si tratti di un contratto a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Fra gli esempi di giusta causa troviamo, ad esempio, falsa malattia o assenze ingiustificate.

In più, il secondo comma dell’articolo 2119 specifica quali situazioni non motivano il licenziamento per giusta causa:

“Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda”.

Se non dovesse essere dimostrata la presenza della “giusta causa”, però, il licenziamento diventa illegittimo e il lavoratore ha diritto a essere reintegrato all’interno del suo posto di lavoro o a ricevere un risarcimento, così come viene sancito dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge del 20 maggio 1970, n. 300), nonostante la cosiddetta riforma Fornero (la legge 92/2012) e il Jobs Act.

Licenziamento per giustificato motivo

Il licenziamento per giustificato motivo può essere utilizzato dal datore di lavoro, come nel caso del licenziamento per giusta causa, in caso di inadempimenti o comportamenti scorretti del lavoratore. Tuttavia, in questo caso, la gravità è minore. Proprio per questo, nel licenziamento per giustificato motivo il datore di lavoro deve dare un preavviso al lavoratore, in quanto non è giustificato il licenziamento in tronco.

A seconda delle cause, questo tipo di licenziamento può essere classificato in due modi:

  • oggettivo: le ragioni riguardano l’attività produttiva dell’impresa, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento dell’impresa. Fra questi motivi troviamo, ad esempio, il fallimento o una crisi dell’impresa che causano la riduzione del personale;
  • soggettivo: in questo caso, le ragioni che portano al licenziamento per giustificato motivo sono causate dal comportamento scorretto o dagli inadempimenti del lavoratore, ad esempio il non rispettare reiteratamente gli orari di lavoro dell’impresa.

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