Le spese del mantenimento dei figli

Mantenimento dei figli: distinzione tra spese ordinarie e straordinarie - tipizzazione delle spese e protocolli d’intesa.

21 DIC 2016 · Tempo di lettura: min.
Le spese del mantenimento dei figli

Il genitore non collocatario è obbligato a corrispondere in favore dell'altro un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, determinato nel quantum in maniera forfettaria con riguardo ai parametri indicati dalla Legge e, segnatamente, alle esigenze attuali del figlio, al tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori; ai tempi di permanenza presso ciascun genitore ed alle risorse economiche di entrambi i genitori.

Entrambi i genitori sono tenuti a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non solo riconducibili all'obbligo alimentare ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale e, pertanto, devono sostenere oltre alle spese di natura ordinaria anche tutte le spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie alle esigenze di vita dei figli.

La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie

Una delle questioni più problematiche e dibattute in materia di diritto di famiglia è, ed è sempre stata, quella di individuare nell'ambito dei provvedimenti emessi dal Giudice in sede di separazione e divorzio quelle che sono le spese ordinarie per il mantenimento della prole e quelle, invece, che devono essere intese come straordinarie ai fini dell'ulteriore integrazione da parte del genitore obbligato, data l'assenza di qualsiasi specifica definizione normativa in proposito.

A tal riguardo, dunque, è compito del Giudice individuare, per quanto possibile, in modo dettagliato lì dove sorgano contrasti tra i genitori, quali spese vadano ascritte all'una o all'altra categoria.

Il prevalente e costante indirizzo giurisprudenziale riconosce nelle "spese ordinarie" quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore ed in quelle "straordinarie", invece, gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili, saltuari o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento (si vedano, tra le altre: Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. Civ. n. 7672 19 luglio 1999).

Numerosi sono i provvedimenti dei Giudici, tanto ordinanze con cui vengono disposti provvedimenti provvisori ed urgenti quanto sentenze definitive, in cui si definiscono ''straordinarie'' le spese 'non ricorrenti e, comunque, non prevedibili.

La tipizzazione delle spese - i protocolli dei tribunali

Per cercare di contenere i frequenti conflitti fra i coniugi e al fine di rendere più costante l'orientamento giurisprudenziale, alcuni tribunali, in collaborazione con consigli dell'ordine, associazioni ed esperti, hanno redatto dei protocolli d'intesa destinati a fornire indirizzi più chiari nella qualificazione delle spese straordinarie e a dettare delle linee guida.

Tuttavia, corre obbligo precisare che, nulla vieta alle parti di trovare accordi specifici sulle spese straordinarie che superano il vuoto normativo ed i Protocolli dei Tribunali.

Nel Protocollo di seguito riportato, adottato dal Tribunale di Modena oltre ad altri, vengono distinte le spese che vanno previamente concordate tra i genitori e quelle che non necessitano di tale preventivo accordo. La ratio sta nell'urgenza con la quale una spesa, piuttosto che un'altra, debba essere affrontata.

Protocollo d'intesa

  • Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;
  • spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;
  • spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasposto pubblico; e) mensa;
  • spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;
  • spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
  • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Scritto da

Avvocato Francesca Minutolo

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