LE FAKE NEWS AL TEMPO DEL COVID-19.

"...emergono le fake news, notizie false, vere e proprie bufale che bisogna imparare a riconoscere e da cui bisogna difendersi."

7 APR 2020 · Tempo di lettura: min.
LE FAKE NEWS AL TEMPO DEL COVID-19.

I canali di comunicazione, negli anni, hanno subito un'evoluzione senza pari.

In particolar modo i social network e le chat sono diventati ormai strumenti largamente diffusi di cui ciascuno di noi si serve quotidianamente per una rapida diffusione di informazioni.

Tra queste emergono le fake news, notizie false, vere e proprie bufale che bisogna imparare a riconoscere e da cui bisogna difendersi, oggi più che mai tenuto conto che, per la maggior parte, hanno ad oggetto la nostra salute, qualcosa di molto serio su cui non si deve scherzare....mai.

Chi non ha ricevuto, nell'ultimo periodo, comunicazioni tipo queste: la vitamina C è una "miracolosa cura per il Covid-19"; "trattenere il respiro per più di 10 secondi" senza/con colpi di tosse è un infallibile metodo per verificare se si è stati contagiati o meno; "bere acqua ogni 15 minuti" aiuta; bisogna mangiare aglio, cipolla e liquirizia come "antivirali che aiutano a prevenire il coronavirus".

Tutte notizie che, nella realtà, non hanno alcun riscontro di tipo scientifico.

Ma allora perchè le fake news occupano così tanto spazio nelle nostre vite?

Perchè la loro forza sta nella potenza del loro contenuto: chi riceve un'informativa come quelle sopra indicate, ha la sensazione di essere venuto a conoscenza di qualcosa che in pochi sanno e ha l'istinto di condividerla, per lo più con buone intenzioni (se il contenuto riguarda un metodo per curarsi, per esempio).

Tuttavia la disinformazione sulla salute è qualcosa di molto rischioso, potendo portare ad aumentare i comportamenti a rischio in una situazione, come quella che stiamo vivendo, in cui nemmeno gli esperti hanno risposte certe.

Nel nostro ordinamento non vi è una disciplina organica sulle fake news, ma nel codice penale sono molte le norme che puniscono fattispecie riconducibili a questo tipo di condotta.

Le più frequenti previsioni di reato sono:

- reato di diffamazione (art. 595 c.p.)

ricorre la fattispecie di diffamazione allorché taluno offenda la reputazione di una persona assente comunicando con più persone. Se detto reato viene commesso a mezzo stampa è punito più severamente in ragione della maggiore capacità di danneggiare il bene tutelato. Alla stampa, poi, è parificato ogni altro mezzo di comunicazione, compreso internet.

Ma la condivisione di un messaggio falso tramite i social comporta delle responsabilità?

La condivisione pura e semplice di una notizia falsa, non è penalmente rilevante, mentre aggiungere un commento, può configurare una autonoma fattispecie diffamatoria.

Il discrimen fra le due condotte è la consapevolezza del carattere falso della notizia.

- reato di procurato allarme (art. 658 c.p.)

il procurato allarme è una contravvenzione che tutela l'ordine pubblico. L'articolo del codice penale in commento punisce infatti "chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio".E' un reato di pericolo, quindi è sufficiente ad integrarlo la semplice idoneità della notizia a suscitare allarme presso le autorità.

- interruzione di ufficio o servizio pubblico o di servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.)

il bene protetto è l'andamento regolare dell'attività della amministrazione pubblica. Interrompere l'erogazione di un servizio o turbarne il funzionamento, è una condotta che può essere anche solo colposa, non intenzionale.

- stalking o atti persecutori (art. 612 bis c.p.)

ricorre questa fattispecie di reato allorché le notizie fuorvianti costituiscano minacce o molestie. La volontà del legislatore è quella di punire le ipotesi in cui le condotte di tal tipo si presentino in modo reiterato, divenendo quindi particolarmente lesive della libertà psichica e morale del soggetto.

E' bene precisare che anche a livello europeo si sta lavorando per attuare una serie chiara, completa e ampia di azioni per contrastare la diffusione delle fake news.

Per ulteriori informazioni su come difendersi si rimanda quindi al sito del Parlamento europeo contro la disinformazione "Tackling online disinformation".

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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