L'assistenza legale gratuita per i non abbienti

assistenza legale gratuita per i non abbienti con il patrocinio a spese dello Stato diritto di difesa

28 NOV 2019 · Tempo di lettura: min.
L'assistenza legale gratuita per i non abbienti

IL DIRITTO ALL'ASSISTENZA LEGALE GRATUITA

L'art. 24 Cost. dichiara che tutti hanno diritto di agire o resistere in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Poiché, però, l'accesso al servizio giustizia comporta il pagamento di somme di denaro (contributo unificato, spese di notifica, diritti di copia e compensi al legale), coloro che non abbiano la possibilità economica di farlo possono usufruire di quello che un tempo veniva chiamato "gratuito patrocinio" ma che più correttamente è il "patrocinio a spese dello Stato", disciplinato dagli artt. 74-145 del D.P.R. 115/2002.

La persona priva di possibilità economichepuò richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato sia per agire sia per resistere in giudizio. L'istituto del patrocinio a spese dello Stato opera per il processo civile anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, nomina dell'amministratore di sostegno ecc.). La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario cioè davanti ad ogni organo giurisdizionale, in ogni stato e grado del giudizio.

Chi ha diritto al gratuito patrocinio

Per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario aver conseguito un reddito annuo imponibile non superiore a € 11.493,82 aumentato di € 1.000 per ciascun familiare convivente. Si tiene conto, quindi, anche dei redditi conseguiti dai familiari (cioè quelli che risultano dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza) e della titolarità di beni immobili. Si tiene conto del solo reddito personale nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi (ad esempio nel procedimento per separazione, si considera il solo reddito del richiedente) o quando la controversia concerna i diritti della personalità. Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani, gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, gli apolidi nonché gli enti o associazioni che non perseguano fine di lucro. Il solo controllo formale però non basta per accedere al beneficio giacché è anche necessario che ad un esame sommario la domanda non risulti manifestamente infondata. Il possesso dei requisiti di legge deve sussistere al momento in cui si presenta la domanda e per tutta la durata del procedimento. Le false dichiarazioni rese allo scopo di accedere al beneficio costituiscono reato.

In alcune particolari ipotesi, fra le quali le vittime del reato di atti persecutori (art. 612 bis C.P., cioè lo stalking) e del reato di violenza sessuale, l'ammissione al beneficio è sempre concessa anche oltre i limiti di reddito fissati dalla legge (Cass. 13497/2017).

Non può chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio chi sia stato condannato con sentenza definitiva per alcuni gravi reati (ad esempio associazione per delinquere di stampo mafioso e reati tributari).Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Inoltre, l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile non significa che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito sia condannato a pagare alla parte vittoriosa, perché gli onorari e le spese sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio "che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte si impegna ad anticipare, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese" ( cosi Cass. Civ. n. 10053 del 2012).

Chi decide sulla richiesta.

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati mentre in ambito penale si presenta al Magistrato che procede al momento della richiesta stessa (al GIP nella fase delle indagini preliminari, al Giudice monocratico o al Collegio in quella del dibattimento etc.). Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati provvede con delibera, il Magistrato con decreto. In entrambi i casi, il provvedimento ammissivo è comunicato all'Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza.

Gli effetti del provvedimento di ammissione.

Una volta che sia stato ammesso al beneficio, l'interessato può nominare un solo difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato. La parte ammessa al gratuito patrocinio non deve sostenere alcuna spesa né corrispondere alcun compenso al legale di fiducia, sarà quest'ultimo, una volta definito il procedimento, a presentare l'istanza di liquidazione dei compensi direttamente al magistrato che provvederà con decreto.

Nel liquidare le spese processuali il Giudice precisa che la condanna alle spese della parte soccombente si intende a favore a favore dell'Erario.

Scritto da

Avv. Simona Giorgi

Lascia un commento