L'applicazione retroattiva della tenuità del fatto secondo la Corte di Cassazione

Approfondimento in merito all'istituto, introdotto nel Codice Penale, ex art. 131-bis alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, che ne ha sancito l'applicazione retroattiva

22 APR 2015 · Tempo di lettura: min.
L'applicazione retroattiva della tenuità del fatto secondo la Corte di Cassazione

Com'è noto, il decreto legislativo 28 del 2015 ha introdotto nel Codice penale l'art 131 bis, relativo alle ipotesi di improcedibilità per tenuità del fatto, dando di fatto vita ad un intenso dibattito dottrinale che inizia ora ad arricchirsi anche di pronunce giurisprudenziali, finalizzate ad individuarne con precisione ambito di applicazione e caratteristiche.

È di questi giorni, ad esempio, la sentenza n. 15449 depositata il 15 aprile 2015, con cui la Corte di Cassazione ha stabilito l'applicazione retroattiva di tale nuova disciplina, introdotta alcune settimane or sono. I giudici sono pervenuti a tale statuizione partendo dal presupposto che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, la non punibilità per particolare tenuità del fatto è da considerarsi retroattiva e, dunque, va applicata anche ai procedimenti in corso alla luce del generale principio del favor rei, secondo cui nessuno può essere assoggettato a una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile. Diversamente, nelle ipotesi in cui la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscano sanzioni di entità diversa, troverebbe applicazione la legge più favorevole, sempre che non si tratti di procedimenti divenuti definitivi.

Ciò premesso, vale la pena di evidenziare nuovamente le principali novità di tale riforma: è stata, infatti, introdotta un'ipotesi di non punibilità per determinate tipologie di reato, punite con la pena detentiva non superiore ai cinque anni. Naturalmente, la concreta applicazione della nuova normativa è subordinata al riconoscimento della "tenuità del fatto" posto in essere dal reo, di guisa che la stessa non troverà automatica applicazione in tutti i casi ma unicamente per quelle ipotesi in cui, concretamente, la condotta ed il danno cagionato alla persona offesa siano tali da giustificarne l'archiviazione. Resta salva, comunque, la possibilità per la vittima del reato di poter presentare opposizione alla richiesta di archiviazione, entro 10 giorni dalla stessa, ponendo in evidenza tutti gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali dimostrare la "rilevante" portata offensiva della condotta posta in essere dal soggetto attivo, tale da giustificarne una valutazione processuale. Ma quali sono – in concreto – i reati rientranti in tale nuova evoluzione normativa?

L'elenco, com'è logico attendersi, è davvero lungo e composto da oltre un centinaio di fattispecie incriminatrici; tra queste, vale la pena soffermarsi su alcune ipotesi afferenti a comportamenti puniti poiché espressione di un particolare allarme sociale, come ad esempio l'abbandono di persone minori o incapaci (art.591 c.p. co.1), l'abusivo esercizio di una professione (art 348), l'abuso d'ufficio (art.323 c.p.), l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615 ter), l'appropriazione indebita (art.646 c.p.), gli atti persecutori (stalking) – (art.612 bis co.1), il reato di corruzione (art-318 c.p.), il favoreggiamento tanto reale quanto personale (art-378 c.p. e art.379 c.p.) il furto (art.624 c.p.), la minaccia (art. 612 c.p.), l'omicidio colposo (art.589 c.p. co.1), la rissa (art.588 c.p.), la truffa (art.640 c.p.), la violazione di domicilio (art.614 c.p.) ed, infine, il reato di violenza privata (art.610 c.p.).

Sarà interessante, in conclusione, verificare dunque il comportamento degli operatori di giustizia, giudici e pubblici ministeri, nei prossimi mesi, poiché la previsione di tali reati ha la finalità di garantire l'equilibrio e la pace "sociale" grazie alla repressione di comportamenti genericamente ritenuti ingiusti dalla collettività. A parere di chi scrive l'applicazione di tale nuova novella andrebbe bilanciata, infatti, con la possibile e giustificabile tentazione di ricorrere alla "giustizia fai da te", da parte di cittadini esasperati e perfettamente consapevoli di non poter più contare sulla certezza della pena, in merito a determinate ipotesi.

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