La voltura catastale non costituisce accettazione eredità

Un successo dello Studio delinea un nuovo principio di diritto. La voltura catastale non costituisce accettazione tacita dell'eredità

16 SET 2020 · Ultima modifica: 16 OTT 2020 · Tempo di lettura: min.
La voltura catastale non costituisce accettazione eredità

La denuncia di voltura catastale di un immobile non costituisce, di per sé, accettazione tacita di eredità trattandosi esclusivamente di un mero indizio che l'interprete è chiamato a valutare nel complesso dei comportamenti tenuti dal chiamato all'eredità ma, come detto, assolutamente inidoneo, in assenza di ulteriori elementi probatori, a dimostrarne l'avvenuta accettazione tacita.

Questo è il principio di diritto, del tutto innovativo, sancito dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 19 novembre 2018 resa all'esito di un giudizio ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da un istituto di credito nei confronti dei chiamati alla successione e passata in giudicato.

Tale pronuncia si pone in netto contrasto con la giurisprudenza ad oggi dominante la quale ha da sempre ritenuto che la voltura catastale di un immobile effettuata da un chiamato alla successione costituisse accettazione tacita dell'eredità, in quanto, secondo il predetto orientamento, essa, oltre a rappresentare un obbligo fiscale, esplicherebbe anche effetti civili consistenti nel trasferimento della proprietà immobiliare in capo al chiamato richiedente. Per tale ragione, secondo la predetta interpretazione giurisprudenziale, la voltura catastale sarebbe da ritenersi un atto idoneo a configurare l'accettazione tacita dell'eredità.

Il team di IClegal assisteva i chiamati all'eredità convenuti in giudizio argomentando circa l'insussistenza dei presupposti per l'accettazione tacita dell'eredità, rilevando come la voltura catastale di un immobile appartenuto ad un soggetto deceduto, effettuata dai chiamati alla successione del de cuius, rappresenti un adempimento obbligatorio e legalmente dovuto, da effettuarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di successione e la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 12 D.P.R. n. 650/72. A ciò aggiungasi l'ulteriore argomentazione secondo la quale gli adempimenti catastali, quali la voltura immobiliare, esplichino i loro effetti soltanto ai fini fiscali e non già anche civili, non svolgendo, pertanto, alcuna funzione di riconoscimento della titolarità di un diritto né probatoria del titolo stesso.

Ne consegue che, secondo quanto sostenuto dal nostro team, la voltura catastale effettuata dal chiamato alla successione ereditaria non possa in alcun modo rientrare nell'alveo degli atti di accettazione tacita dell'eredità i quali devono, necessariamente, presupporre un comportamento concludente la cui esecuzione dev'essere rimessa al libero arbitrio del chiamato all'eredità, in ossequio al principio in virtù del quale nessuno può assumere la qualità di erede senza o contro la propria volontà.

Le argomentazioni sostenute dal nostro team venivano integralmente accolte dal Tribunale di Napoli il quale rigettava il ricorso proposto dall'istituto di credito.

Pertanto, in accoglimento delle motivazioni esposte dal team di IClegal, il Tribunale di Napoli emetteva l'ordinanza del 19 novembre 2018 – ad oggi passata in giudicato – del tutto innovativa ed atta a superare, finalmente, il precedente orientamento giurisprudenziale, conformando la disciplina di tale ipotesi a quella che è la ratio della materia sul tema di accettazione tacita di eredità.

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