La revisione delle condizioni economiche della separazione

Il contributo analizza le ipotesi ed i presupposti previsti dalla normativa vigente per poter chiedere la revisione delle condizioni economiche della separazione.

18 GIU 2018 · Tempo di lettura: min.
La revisione delle condizioni economiche della separazione

La revisione delle condizioni economiche della separazione.

Il codice di procedura civile prevede l'ipotesi che, successivamente alla pronuncia di una sentenza di separazione/divorzio o al decreto di omologa nella separazione consensuale, possa essere richiesta da una delle parti la revisione delle condizioni della separazione, relative sia ai coniugi sia ai figli.

In particolare, l'art. 710, comma 1, c.p.c. dispone: "le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione".

Con la sentenza che pronuncia la separazione o il divorzio, infatti, vengono adottate disposizioni accessorie, relative all'assegno di mantenimento, all'affidamento dei figli e all'assegnazione della casa coniugale, che regolano le condizioni pratiche alle quali i coniugi devono attenersi nei loro reciproci rapporti e nei riguardi della prole.

Caratteristica particolare di questi provvedimenti è l'idoneità a formare un giudicato rebus sic stantibus, cioè basato sulle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della pronuncia. Ma, dal momento che questi provvedimenti accessori vanno a regolare situazioni e rapporti futuri, destinati a mutare nel tempo, essi sono sempre suscettibili di modifica qualora sopravvengano fatti nuovi che modifichino i presupposti sulla base dei quali il giudice, o le parti, avevano stabilito le condizioni.

Occorre, allora, determinare in cosa consistono esattamente i "fatti nuovi" richiesti quali presupposto per la modifica dei provvedimenti economici.

Intanto bisogna precisare che il passaggio in giudicato della sentenza che dispone il mantenimento impedisce di poter valutare fatti preesistenti alla pronuncia della separazione o del divorzio di cui non si era a conoscenza prima della pronuncia della sentenza o che, comunque, non siano stati presi in considerazione per qualsiasi motivo.

Di conseguenza, non possono giustificare una revisione dei provvedimenti la sopravvenuta conoscenza delle reali condizioni economiche dell'altro coniuge, già così esistenti prima della sentenza o, per quanto riguarda la separazione consensuale, una migliore valutazione della situazione che porti ad un ripensamento su quanto in precedenza concordato.

I motivi per chiedere la revisione. Nuova famiglia e convivenza more uxorio.

Possiamo dire che i motivi che legittimano la richiesta di revisione delle condizione economiche della separazione sono riconducibili ad un mutamento delle condizioni patrimoniali dei coniugi o ex coniugi, oggettivamente idonei a mutare l'equilibrio economico fra gli stessi stabilito dalla sentenza di separazione o divorzio, o dagli accordi tra i coniugi.

Uno dei motivi che, più frequentemente, inducono una delle parti a chiedere la revisione delle condizioni economiche della separazione è la creazione di una nuova famiglia o l'instaurarsi di una convivenza more uxorio. Tali eventi, infatti, comportano necessariamente l'assunzione di nuovi obblighi giuridici e di nuove spese in favore dei nuovi familiari e, pertanto, sembrerebbe iniquo non tenerne conto quale fatto sopravvenuto in grado di alterare gli equilibri economici fissati dalla sentenza di separazione o divorzio (o dagli accordi di separazione omologati) e di ridurre, almeno potenzialmente, la misura dell'assegno.

In giurisprudenza, tuttavia, si è affermato che tale riduzione non opera automaticamente, essendo pur sempre necessaria la valutazione dell'incidenza del nuovo carico familiare sull'equilibrio economico degli ex coniugi, anche in relazione alla capacità patrimoniale del nuovo partner.

Se, poi, il matrimonio contratto dall'obbligato al pagamento dell'assegno con un'altra persona, titolare di un reddito o di un patrimonio consistente, gli consentisse dei risparmi di spesa, l'ex coniuge beneficiario dell'assegno potrebbe chiederne un aumento qualora la precedente misura fossa stata stabilita in misura insufficiente a garantirgli la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, a causa delle precarie condizioni dell'ex obbligato.

Diversa situazione si prospetta nel caso in cui uno dei due coniugi instauri una convivenza more uxorio con una terza persona, creando così una famiglia di fatto. A questo proposito, però, sarà necessario analizzare distintamente i possibili scenari che possono verificarsi a seconda di quale tra i due coniugi abbia instaurato la relazione di convivenza.

Per quanto riguarda la convivenza instaurata dal coniuge obbligato, la giurisprudenza ha escluso che questa possa avere rilevanza tale da incidere sugli oneri derivanti dalla solidarietà post-coniugale, atteso che la convivenza di fatto non impone al coniuge, separato o divorziato, che sia debitore dell'assegno, obblighi giuridici di mantenimento in favore del nuovo partner con lui convivente che possano controbilanciare quelli previsti in favore dell'altro coniuge beneficiario.

Per contro, la nuova convivenza condotta dal beneficiario dell'assegno è stata ritenuta rilevante circa la determinazione del quantum dello stesso. Ed infatti è stato affermato che la convivenza del coniuge beneficiario incide sulle condizioni economiche dello stesso nel caso in cui gli apporti economici del convivente in suo favore (così come i risparmi di spesa dovuti alla convivenza) siano dotati del carattere della stabilità e della continuità nel tempo.

Non tenere conto di questi vantaggi condurrebbe, invero, all'inopportuna conseguenza di favorire eccessivamente il coniuge beneficiario che, evitando di contrarre un nuovo matrimonio (che determinerebbe la cessazione del diritto alla percezione dell'assegno), potrebbe ingiustificatamente sommare i nuovi aiuti economici del convivente a quanto ricevuto con l'assegno.

Si ribadisce, comunque, che la convivenza non estingue il diritto al mantenimento, ma può portare l'obbligo all'assegno in uno stato di quiescenza, anche solo parziale, con la possibilità che, se la convivenza dovesse interrompersi, quest'obbligo possa essere fatto rivivere attraverso il procedimento di revisione.

L'onere della prova circa i miglioramenti economici derivanti dalla convivenza grava sul coniuge onerato, il quale dovrà, in primo luogo, dimostrare l'instaurazione di una convivenza stabile e, in secondo luogo, dare prova specifica circa il mutamento in meglio delle condizionieconomiche del beneficiario.

In particolare, per quanto attiene al primo onere probatorio, sarà necessario provare che con la relazione interpersonale i due conviventi intendano assumere come modello di vita quello della famiglia legittima, ovvero che basino il loro rapporto su diritti eobblighi analoghi a quelli nascenti con il matrimonio.

Relativamente al secondo presupposto, invece, il coniuge interessato alla diminuzione dell'assegno dovrà, per provare il mutamento in melius delle condizioni economiche dell'avente diritto, fare riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il beneficiario dell'assegno convive, dai quali si può presumere che lo stesso richiedente tragga benefici economici.

Gli aiuti da parte della famiglia di origine e da terzi.

Anche gli apporti economici provenienti dalle famiglie di provenienza potrebbero, teoricamente, influire sulle condizioni patrimoniali dei coniugi, anche se il carattere precario di queste elargizioni porta tendenzialmente ad escludere che possano avere una generalizzata rilevanza nella determinazione o nella modifica della misura dell'assegno di mantenimento.

I miglioramenti reddituali dei coniugi.

Fra le circostanze che giustificano la revisione vi sono, ovviamente, le variazioni della situazione reddituale e patrimoniale di uno dei due coniugi, verificatesi successivamente alla sentenza di separazione o di divorzio.

Per quanto riguarda i miglioramenti dovuti ad un incremento del reddito o del patrimonio, occorrerà distinguere a seconda che l'incremento si produca in favore del coniuge obbligato o di quello avente diritto.

Se il miglioramento reddituale viene conseguito dal coniuge che beneficia dell'assegno, tale circostanza potrebbe determinare il venir meno del presupposto (l'incapacità di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza) sulla base del quale il beneficio era stato riconosciuto; con la conseguenza che il contributo ricevuto dall'altro coniuge potrà essere cancellato totalmente o ridotto parzialmente.

Ma bisogna precisare che non esiste alcun automatismo tra l'incremento reddituale e la perdita (o la riduzione) del contributo economico corrisposto dall'altro coniuge: affinché ciò sia possibile, infatti, è necessario che si verifichi un'alterazione dell'equilibrio economico tra i coniugi determinato dal precedente provvedimento di concessione dell'assegno di mantenimento.

Più complesso è il caso in cui sia il coniuge obbligato a ricevere l'incremento reddituale.

Anche in questo caso, infatti, analogamente a quanto detto sopra, non c'è alcun automatismo tra incremento reddituale ed aumento della misura dell'assegno, essendo sempre necessario valutare se l'incremento abbia modificato la situazione economica complessiva e l'equilibrio tra i coniugi fissato dai precedenti provvedimenti.

Inoltre, una volta accertata la modifica del predetto equilibrio, sarà necessario distinguere gli incrementi idonei ad incidere sul tenore di vita matrimoniale, dai quali consegue sempre un aumento della misura dell'assegno, dagliincrementi che, invece, non hanno tale incidenza e che determinano l'aumento dell'assegno solo a determinate condizioni.

Fra gli incrementi in grado di incidere sul livello del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, che rappresenta il parametro di valutazione, vanno annoverati, a titolo esemplificativo, quelli derivanti da avanzamenti di carriera nell'ambito di un lavoro subordinato, dalla percezione del TFR o dall'evoluzione di un'attività professionale, purché si tratti di attività già iniziate durante il matrimonio.

Tipici esempi di incrementi che, invece, non sono rilevanti nella valutazione sul tenore di vita sul quale la coppia di coniugi poteva legittimamente fare affidamento sono rappresentati dai cespiti ereditari percepiti da uno dei due coniugi successivamente alla fine della convivenza o dagli incrementi reddituali derivanti da attività lavorative iniziate successivamente alla fine della convivenza.

I peggioramenti reddituali dei coniugi.

Com'è ovvio, anche i peggioramenti reddituali subiti dai coniugi possono determinare un'alterazione dell'equilibrio economico raggiunto e legittimare, pertanto, la richiesta di revisione delle condizioni dell'assegno.

Le cause del peggioramento possono essere le più varie ma, senza dubbio, una tra le più frequenti è rappresentata dall'insorgere di sopravvenute esigenze sanitarie.

Perché possano incidere sulla misura del contributo di mantenimento occorre però che dal manifestarsi della patologia, o dall'aggravamento delle condizioni di salute, derivi un peggioramento delle capacità reddituali o patrimoniali del coniuge, impedendo o rendendo più difficile allo stesso di svolgere la propria attività lavorativa o costringendolo a notevoli esborsi per affrontare le cure mediche necessarie.

Analogamente, potrà comportare una variazione dell'assegno anche la sopravvenuta malattia del figlio che obblighi il genitore a sostenere le relative spese mediche.

Avv. Paolo Messineo

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Avv. Paolo Messineo

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