La responsabilità del docente per il danno provocato dall

Il contributo esamina i profili di responsabilità nascenti a carico del docente e dell'istituto scolastico in seguito al verificarsi di un danno cagionato dall'alunno a se stesso o a terzi.

10 APR 2018 · Tempo di lettura: min.
La responsabilità del docente per il danno provocato dall

La responsabilità del docente per il danno provocato dall'alunno.

È noto che le aule scolastiche, specie negli ordini di scuola più bassi (asilo e scuola elementare), siano tra i luoghi ove sovente possono verificarsi "incidenti", più o meno gravi, che vedono protagonisti (come danneggianti e come danneggiati) i piccoli alunni che le frequentano.

Spesso per gioco, a volte per comportamento inopportuno, gli alunni possono provocare a sé stessi o agli altri un danno rilevante sul piano civilistico, con conseguente obbligo di risarcimento.

Ma chi risponde del danno cagionato dall'alunno a sé stesso o a terzi?

I "precettori".

L'art. 2048, comma 2, c.c. dispone testualmente: "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

Diciamo subito che il termine arcaico "precettori" deve essere inteso nel significato di "insegnanti" o "maestri"; più in particolare, sono considerati precettori gli insegnanti di scuole pubbliche e private e gli istruttori sportivi, mentre si esclude che tale qualifica spetti al direttore didattico o al preside dell'istituto scolastico ed a coloro che non svolgono attività d'insegnamento (come bidelli, uscieri, inservienti).

L'obbligo di vigilanza.

L'insegnante, quindi, ha uno specifico obbligo, quello di vigilare sull'alunno affinché questi non arrechi danno a sé o a un terzo.

Per definire il perimetro di tale obbligo, occorre precisare che esso si differenzia nettamente da quello che il primo comma dell'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori o del tutore. Su questi ultimi, infatti, grava il generale obbligo di educazione, per cui essi rispondono del danno cagionato dai figli minori non emancipati o dalla persone soggette alla tutela, a meno che diano la prova di aver impartito al minore un'educazione ed un'istruzione consone alle condizioni sociali e familiari e di aver vigilato sulla condotta in misura adeguata all'ambiente, alle abitudini ed al carattere (Cass. n. 20322/2005; Cass. n. 3088/1997, etc.).

La responsabilità dei precettori, invece, si fonda solamente sulla omessa vigilanza, non concernendo, pertanto, l'intero sistema educativo, al contrario di quanto accade per i genitori.

Il tempo della vigilanza.

I precettori rispondono dell'illecito commesso dagli allievi limitatamente al periodo in cui essi sono sotto la loro vigilanza.

La giurisprudenza ha definito tale profilo affermando che "il periodo della vigilanza non si limita a quello durante il quale si svolgono le lezioni, ma si estende anche allaricreazione (Trib. Firenze 24/10/2016; App. Milano 22/03/1974), alle gite scolastiche, alle ore di svago trascorse nei locali scolastici o di pertinenza della scuola (Cass. n. 263/1970) fino al momento della riconsegna ai genitori all'uscita" (Cass. n. 2380/2002; Cass. n. 5424/1986).

Secondo Cass. n. 3081/2015 costituisce onere di chi agisce per ottenere il risarcimento la prova che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie - suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo - affinché, fosse salvaguardata l'incolumità dei discenti minori.

La legittimazione passiva nell'azione di risarcimento.

In base all'art. 61, L. 11.7.1980, n. 312 «la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi». Inoltre, il 2° comma dispone che «la limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi».

In questo modo, per i danni provocati a terzi dagli alunni di una scuola pubblica, è responsabile nei confronti del danneggiato soltanto il Ministero della pubblica istruzione, mentre l'insegnante ha una responsabilità interna, in sede di rivalsa, in caso di dolo o colpa grave. La normativa si applica solo per gli insegnanti dipendenti di enti pubblici statali e non agli insegnanti dipendenti di enti pubblici non statali o di istituzioni private.

L'art. 61, 2° comma, L. 11/07/1980, n. 312 - nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da "culpa in vigilando", quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale – dell'azione. Ne deriva, pertanto, che l'insegnante è privo di legittimazione passiva non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella quale sia invocata, nell'ambito di un'azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048, 2° comma), ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso (ipotesi da far valere secondo i principi della responsabilità contrattuale ex art. 1218), fermo restando che in entrambi i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all'alunno autodanneggiatosi, l'insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest'ultimo, operante verso l'Amministrazione ma non verso i terzi (C. 5067/2010; A. Roma, 12.7.2011; T. Salerno 6.9.2010; T. Bari 1.9.2010).

Fonte della responsabilità: contrattuale o extracontrattuale?

In merito alla natura della fonte della responsabilità nascente in capo all'istituzione scolastica, la giurisprudenza si divide tra la posizione che riconduce tale responsabilità alla natura contrattuale e quella che, invece, la collega al generale divieto del neminem laedere, di natura extracontrattuale. L'accoglimento dell'una o dell'altra tesi ha, ovviamente, delle notevoli ripercussioni sull'onere probatorio in quanto, se si sposa la tesi contrattuale, l'attore dovrà provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sul convenuto graverà l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per causa non imputabile alla scuola.

Sembra, tuttavia, preferibile la tesi accolta dalla Suprema corte di Cassazione, con Ordinanza n. 21593/2017, nella quale si afferma che "in caso di danni occorsi agli alunni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, si può prospettare, a carico del Ministero dell'Istruzione (come pure, in caso di scuola privata, dell'ente che la gestisce), una duplice forma di responsabilità, sia pure indiretta, esperibile contemporaneamente: a) una responsabilità contrattuale ex art. 1218, se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto di vigilare; b) una responsabilità extracontrattuale per fatti imputabili ai propri dipendenti, se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri: essa, in particolare, può attenere, da un lato, all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori, ex artt. 2047 e 2048, e, dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia, ex artt. 2043 e 2051".

La prova liberatoria.

La prova liberatoria dei precettori e dei maestri d'arte ha ad oggetto il dovere di vigilanza. Il periodo di vigilanza non si limita a quello durante il quale si svolgono le lezioni, ma si estende anche alla ricreazione, alle gite scolastiche, alle ore di svago trascorse nei locali scolastici o di pertinenza della scuola. Il dovere di vigilare varia con l'età: è più rigoroso per gli insegnanti di scuola elementare, si attenua nelle scuole superiori. Il precettore si libera da responsabilità, soltanto se riesce a dimostrare che era presente e che non ha potuto materialmente impedire l'evento, dato il suo carattere imprevedibile, repentino ed improvviso. Se era assente deve provare che l'attività svolta dagli studenti era tale da non comportare alcun pericolo per loro, avuto riguardo all'età ed alla maturità media che si poteva pretendere da quegli allievi. In questo caso non potrà liberarsi se l'assenza non sia giustificata e non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato.

In giurisprudenza si è affermato che la prova liberatoria per il precettore non può dirsi raggiunta in base alla sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma richiede anche la dimostrazione di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo (C. 2413/2014; C. 9542/2009; C. 2657/2003; C. 5668/2001; C. 2027/1984; A. Roma, 16.4.2012; T. Genova 21.10.2016; T. Bologna, 17.5.2012). La prova liberatoria può consistere nella dimostrazione di aver esercitato la sorveglianza con una diligenza diretta ad impedire il fatto, essendo necessario un grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere (C. 318/1990). La prova liberatoria consiste nella dimostrazione di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che nonostante l'adempimento di tale dovere il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (C. 1683/1997; C. 894/1977). Per accertare la prevedibilità del fatto il giudice del merito deve far riferimento alla sua ripetitività e ricorrenza statistica, non astrattamente intesa, ma correlata al particolare ambiente di cui si tratta, sulla base della ragionevole prospettazione secondo cui certi eventi, già verificatisi in date condizioni, possono, al riprodursi di queste, ripetersi (C. 10723/1996).

Avv. Paolo Messineo

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Avv. Paolo Messineo

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