La procedura per l’adozione in Italia

Lo Studio The Italian Lawyer offre assistenza in tema di adozione nazionale, adozione internazionale, adozione in casi particolari, adozione da parte di single, adozione di maggiorenni.

28 DIC 2018 · Ultima modifica: 7 GEN 2019 · Tempo di lettura: min.
La procedura per l’adozione in Italia

La prima tappa che una coppia di aspiranti genitori adottivi deve superare è l'ottenimento dell'idoneità all'adozione.

In tale ambito, lo Studio legale The Italian Lawyer assiste la clientela che intende accedere all'adozione o all'affidamento familiare, seguendola in questo delicato ed importante percorso durante tutto l'iter processuale, occupandosi, in particolare, di:

  • adozione nazionale;
  • adozione internazionale;
  • adozione in casi particolari;
  • adozione da parte di single;
  • adozione di maggiorenni.

Di seguito abbiamo distinto ed analizzato le varie tipologie, come segue:

ADOZIONE NAZIONALE

La coppia deve presentare una serie di documenti alla cancelleria del tribunale dei minori della città nella quale è residente. Tra i documenti da presentare rilevano:

  1. dichiarazione dei redditi;
  2. certificato di nascita e di matrimonio;
  3. dichiarazione di assenso da parte dei genitori dei coniugi;
  4. certificato del casellario giudiziale;
  5. atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale o di fatto;
  6. certificato di salute del medico curante.

La valutazione di tale idoneità è affidata ai Servizi sociali, su incarico del Tribunale per i minorenni.

Verificata la sussistenza dei requisiti di cui sopra, il Tribunale emette decreto di idoneità all'adozione nazionale che ha validità di tre anni.

La consulenza ed assistenza nelle procedure di adozione offerte dallo Studio legale TIL costituiscono un proficuo supporto al fine di evitare di incorrere in errori per ottenere il decreto di idoneità da parte del Tribunale.

ADOZIONE INTERNAZIONALE

L'istituto dell'adozione internazionale disciplina l'adozione di un minore straniero dichiarato in condizione di abbandono dalle autorità dello Stato di provenienza del minore.

I requisiti richiesti sono i medesimi necessari per l'adozione nazionale e parimenti l'idoneità all'adozione internazionale viene rilasciata con decreto del Tribunale per i minorenni.

Affinché l'adozione sia effettuata validamente, i coniugi devono rivolgersi agli Enti appositamente autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali che, in Italia, costituisce l'autorità preposta in materia di adozione internazionale.

L'adozione internazionale, rispetto a quella nazionale, presenta dei costi più elevati. Tuttavia avvalersi della consulenza ed assistenza legale appare indispensabile per supportare la coppia nella scelta dell'Ente autorizzato presso il paese straniero individuato, seguendo tutto l'iter procedurale al fine di scongiurare esperienze negative e giungere in tempi più celeri alla positiva conclusione dell'adozione.

ADOZIONI IN CASI PARTICOLARI

Le adozioni in casi particolari includono specifiche ipotesi previste dalla normativa vigente in materia che ha lo scopo realizzare l'interesse del minore ma, a differenza dall'adozione vera e propria, i rapporti tra il minore e la famiglia d'origine non vengono rescissi.

In questo caso i doveri genitoriali di istruzione, educazione e mantenimento del minore vengono assolti da un'altra persona e pertanto non costituisce requisito che il minore venga dichiarato in stato di abbandono, ma può intervenire soltanto nei seguenti circoscritti casi:

  • minore orfano di padre o di madre, può essere adottato dai parenti fino al sesto grado o da persone legate al minore da un preesistente rapporto stabile e duraturo;
  • minore figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge (es. il caso di una persona che contrae matrimonio con una persona vedova con un figlio minore, o con una persona che già abbia un figlio nato fuori dal matrimonio);
  • minore disabile ai sensi della Legge n.104/1992, orfano di entrambi i genitori;
  • minore prossimo al compimento dei diciotto anni d'età oppure, quando non vi siano i presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono.

ADOZIONE DA PARTE DEL SINGLE

La regola generale esclude i single dalle adozioni. Questo vale sia per l'adozione nazionale sia per l'adozione internazionale.

Tuttavia nel 2005 la Corte Costituzionale, investita del caso di una donna italiana non coniugata che aveva richiesto l'adozione di una bambina bielorussa in stato di abbandono nel suo paese di origine, bisognosa di cure mediche tempestive, con la quale aveva instaurato nel tempo un rapporto consolidato di convivenza e affetto, si pronunciò nel senso dell'ammissibilità dell'adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l'adozione nazionale (ordinanza n.347/2005).

La Corte ha cioè ritenuto possibile l'adozione internazionale da parte delle persone non coniugate nei seguenti casi:

  • quando tra la persona non coniugata ed il minore (straniero orfano di padre e di madre) esiste un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori, ovvero nel caso di adozione di un minore orfano di padre e di madre, in condizione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n.104/1992;
  • Nel caso di adozione di un minore con difficoltà a essere adottato (per esempio nel caso in cui, per le caratteristiche d'età o di salute, fisica o mentale, del minore, non si riesca a individuare una coppia che abbia le caratteristiche adeguate alle necessità del minore);
  • L'adozione internazionale del single è possibile solo se nel Paese d'origine del minore è ammessa l'adozione da parte di persone non coniugate e se l'autorità del Paese d'origine deciderà che l'adozione da parte del single corrisponde all'interesse del minore.

ADOZIONE DEL MAGGIORENNE

Creato in origine al fine di permettere di costituire un rapporto di discendenza a chi non aveva figli ed in seguiti per i motivi più svariati e personali, un particolare istituto previsto dall'ordinamento italiano consente di adottare un maggiorenne.

I presupposti richiesti prevedono che l'adottante debba avere almeno 35 anni (ma in casi particolari, il Tribunale può autorizzare l'adozione anche per chi abbia compiuto i 30 anni d'età), 18 anni di più di colui che intende adottare.

L'iter processuale prevede che la domanda di adozione venga presentata al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'adottante.

Con il provvedimento di adozione, l'adottato acquista il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio, ed acquisisce i diritti successori nei confronti del medesimo, ponendosi nella medesima posizione degli eventuali altri figli.

L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine e l'adozione non crea alcun rapporto giuridico tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

Anche in questo caso, avvalersi della consulenza ed assistenza legale dello Studio Legale The Italian Lawyer appare indispensabile per supportare la coppia nell'iter procedurale al fine di scongiurare esperienze negative e giungere in tempi più celeri alla positiva conclusione dell'adozione.

Scritto da

The Italian Lawyer

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