La non punibilità per tenuità del fatto: cerchiamo di fare chiarezza

Cerchiamo di fare chiarezza in merito alla recente novità legislativa, relativa alla improcedibilità per tenuità del fatto

9 APR 2015 · Tempo di lettura: min.
La non punibilità per tenuità del fatto: cerchiamo di fare chiarezza

Com'è ormai noto, è entrato ufficialmente in vigore il Decreto legislativo n. 28/2015, recante "disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto". Dal giorno successivo, com'era logico attendersi, è stato un susseguirsi continuo di articoli, opinioni e pareri da parte di chi – a vario titolo – si è spinto nella possibile evoluzione giuridica e sociale che una così importante novità legislativa potrebbe portare nel nostro Paese.

Il punto di partenza è certamente rappresentato dall'introduzione, nel codice penale, dell'articolo 131-bis che disciplina un nuovo istituto: della non punibilità per c.d. irrilevanza del fatto.La non punibilità per particolare tenuità del fatto è prevista per i reati puniti con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, e per i reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva, il decreto precisa che non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Con l'introduzione del nuovo istituto, il Governo si è impegnato a escludere dal regime di attuazione, da una parte, tutti quei reati compiuti per motivi futili, oppure contraddistinti da crudeltà, sevizie, e dalle condizioni d'impossibilità di difendersi della vittima. Dall'altra parte, sono escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento anche le condotte ritenute abituali, e cioè quando il responsabile sia frequente nei comportamenti fuori dalla legge, o ancora sia ritenuto delinquente professionale o di tendenza, o, ancora, è caratterizzato dalla recidiva plurima del reato. Sostanzialmente due sono le condizioni di applicabilità dell'istituto: la particolare tenuità dell'offesa, che si articola in due ulteriori indici (le modalità della condotta di chi ha commesso il reato e l'esiguità del danno o del pericolo che l'azione ha comportato) e la non abitualità del comportamento dell'agente (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole). Inoltre i benefici di legge sono esclusi quando il reo ha approfittato della debolezza della vittima o ha causato la morte o lesioni gravissime. Il nuovo istituto consentirà la rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti penalmente rilevanti, caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l'avvio di giudizi complessi e dispendiosi.Nel caso in cui la sanzione penale non sia necessaria resta la possibilità, per le persone offese, di ottenere comunque adeguato risarcimento dei danni subiti nella competente sede civile.L'impegno del Governo è quello dunque di evitare che fatti commessi occasionalmente e che presentino una gravità non rilevante possano arrivare ad essere oggetto di processi penali ed aggravare il carico giudiziario.

Tutto ciò premesso, sotto il profilo giuridico, è altrettanto palese che, inutile nasconderlo, vi è la percezione che con questa novità si vada verso l'impunità per i criminali. Impropriamente qualcuno parla di "depenalizzazione": in realtà, il fatto resta sempre qualificato da una norma penale e continua ad assumere valenza penale. Va tenuto, infatti, bene in mente che l'accertamento sulla tenuità del fatto non significa "innocenza dell'imputato". Tutt'altro: si tratta di un reato accertato, commesso da un soggetto che non si ritiene punibile poiché ricade nelle tipologie e nei requisiti indicati dal testo di legge. Non si prevede alcun automatismo, sarà sempre e comunque il Giudice a valutare, in base alla sua discrezionalità, ogni singolo caso, verificando se ricorrono le condizioni della tenuità del fatto e della non abitualità della condotta del reo.Di fatto si elimina solo la pena, perché l'archiviazione verrà iscritta nel casellario giudiziario e avrà valore nei giudizi amministrativi e civili. È quindi parificata nella sostanza a una sentenza di condanna. In sostanza, si viene a creare una sorta di ibrido, per cui uno una persona non è condannata e non subisce una pena, ma finisce sul casellario e la sentenza sarà valida per gli effetti amministrativi e civili sul risarcimento del danno. Prima di esprimere un giudizio definitivo, è a parere di chi scrive necessario verificare gli effetti che la nuova norma produrrà, tenuto conto che vi rientrano tanti reati, anche molto importanti. Non avrebbe dovuto essere una norma a spot, ma inquadrata dentro una più ampia riforma del sistema che doveva prevedere anche una serie di pene alternative che ancora non è stata fatta. Sarà l'applicazione a dirci, nel futuro, se sarà una buona legge o no.

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