La Mediazione Familiare è un percorso condotto da un Mediatore professionista rivolto alle coppie.

Si fotografa oggi una tendenza di fondo in aumento – a livello nazionale e transnazionale – delle separazioni e divorzi tra coppie.

31 MAR 2016 · Tempo di lettura: min.
La Mediazione Familiare è un percorso condotto da un Mediatore professionista rivolto alle coppie.

Oggi si assiste ad un aumento – a livello nazionale e transnazionale – delle separazioni e divorzi tra coppie, causato prevalentemente dal cosiddetto problema dell'instant generation, ovvero dal prevalere del modello consumistico anche nei sentimenti e dall'aver perso il senso della progettualità e della costruzione delle relazioni, per cui le coppie non resistono alla minima avvisaglia di difficoltà relazionale.

Attualmente viviamo, dunque, in un contesto sociale in cui le relazioni umane si moltiplicano, ma spesso sfociano in conflitti che vanno contenuti e gestiti affinché non diventino distruttivi.

Di fronte alle situazioni conflittuali e laceranti la mediazione familiare appare come lo strumento più efficace e la risorsa più attiva al sostegno per i cambiamenti familiari in atto, ristabilendo una comunicazione positiva tra le parti.

Da quali norme di legge è contemplata?

La mediazione familiare è contemplata da numerose norme di legge sia nazionali che internazionali, tra le quali le più importanti sono:

- l'articolo 13 della convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003 numero 77, che contempla la possibilità del ricorso alla mediazione familiare e ad altri metodi di soluzione dei conflitti, in vista del raggiungimento di soluzioni concordate utili al benessere dei figli ed a garanzia del diritto dei bambini alle relazioni con entrambi genitori;

- la legge 31 luglio 2003 numero 10 della Regione Siciliana "norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia" che all'articolo otto prevede la mediazione familiare per interventi a sostegno delle relazioni familiari e delle responsabilità educative dei casi di gravi difficoltà relazionali nel rapporto di coppia;

- la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", che prevede, all'art. 4, la mediazione familiare tra i "servizi di sostegno alla relazione genitori-figli";

- la legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che individua, (all'art. 22 co. 2 lett d), tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'art. 16 della medesima legge, ivi compresa, quindi, la mediazione familiare;

- l'art. 6 c. 3 del D.L. 132/2014, testo convertito con modificazioni nella L. 162/2014, che nel prevedere che gli Avvocati nell'accordo di separazione devono dare atto di avere informato i propri clienti della possibilità di esperire il tentativo di mediazione familiare, riconosce l'importanza del percorso di mediazione familiare come complementare e non alternativo alla procedura di negoziazione assistita.

Ma cos'è la mediazione familiare?

La mediazione familiare è un percorso strutturato, condotto da un mediatore professionista (che ha competenze proprie della giurisprudenza, della psicologia e della sociologia, finalizzate alla mediazione e negoziazione del conflitto) rivolto alle coppie e atto a riorganizzare le relazioni familiari al di fuori del sistema giudiziario. Obiettivo principe della mediazione familiare è quello del raggiungimento della bigenitorialità ovvero la salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale di entrambi i genitori nei confronti dei figli, in special modo se minori e soprattutto nei casi di estrema conflittualità.

L'art. 14 dello statuto dell'AIMeF definisce la mediazione familiare come quel procedimento che riguarda

«questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali. La mediazione familiare richiede un periodo di sospensione delle cause eventualmente in atto».

Il mediatore familiare, pertanto, a norma del medesimo articolo, è una

"terza persona imparziale, qualificata e con una formazione specifica che agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone in un processo informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il cui obiettivo è di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte nell'accordo. L'accordo raggiunto dovrà essere volontario, mutualmente accettabile e durevole. Il mediatore si applicherà affinché l'autorità decisionale resti alle parti. Il ruolo del mediatore familiare comporta fra l'altro il compito di assistere le parti nell'identificare le questioni, di incoraggiare la loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza legale, ma in autonomia dal circuito giuridico e nel rispetto della confidenzialità."

Dalle due superiori definizioni emergono gli elementi salienti e caratterizzanti della mediazione familiare e dei soggetti coinvolti, in primis il mediatore.

La mediazione familiare, dunque, si propone come uno strumento di facilitazione per la soluzione delle liti tra coppie e ciò sia che si tratti di coppie sposate o conviventi o anche di genitori non sposati o non conviventi. È possibile attivare questo strumento sia prima che durante o dopo l'inizio di eventuali procedimenti giudiziari (che però, durante il percorso di mediazione, verranno sospesi). Durante il percorso, verranno curati sia i fattori emotivo-relazionali, ma anche delle implicazioni legali, economiche e fiscali.

Attori del processo sono sicuramente le due parti, guidate dal mediatore familiare, soggetto terzo, imparziale e qualificato che incoraggia e facilita la soluzione della disputa. L'obiettivo finale è il raggiungimento di un accordo che sia concordato tra le parti ed ampiamente condiviso dalle stesse, in modo che possa anche essere mantenuto nel tempo.

La mediazione familiare è dunque una fase del tutto autonoma rispetto al circuito giudiziario e ciò che avviene all'interno della stanza di mediazione è coperto dal dovere di riservatezza e confidenzialità. Per tale motivo il mediatore non potrà essere chiamato a testimoniare in eventuali giudizi. Si sviluppa, anzi, come ADR proprio in un clima di crisi e sfiducia nel sistema giudiziario e nella sua incapacità prendere in carico in modo soddisfacente talune controversie in ambito familiare. A differenza del sistema accusatorio, difatti, qui non rileva chi ha torto e a chi ha ragione, ma si mira unicamente a trovare una soluzione al conflitto che sia soddisfacente per tutti i partecipanti.

La mediazione permette alle coppie di "elaborare soluzioni più stravaganti rispetto a quanto è possibile fare in un processo legale tradizionale" (L. Parkinson, La mediazione familiare, 2003). Infatti è possibile prendere in considerazione ogni possibile ipotesi, anche quella che può apparire più singolare, ma che essendo più confacente alle esigenze della coppia in questione, permette di trovare alternative proprie e più aderenti ai bisogni in gioco.

Compito del mediatore in questo scenario, è quello di ridurre la componente irrazionale del conflitto tra le parti contrapposte, limitando le recriminazioni personali e analizzando invece le richieste e le istanze effettive, soprattutto nel massimo rispetto di sé e dell'altro. favorisce, dunque, qualsiasi forma di comunicazione costruttiva tra le parti.

Normalmente il percorso di mediazione familiare si compone di 10/12 incontri settimanali. Durante i primi incontri vengono spiegate alle parti le regole per il buon funzionamento della mediazione e le parti stesse si impegnano (sottoscrivendo un apposito contratto di mediazione) a seguirle e rispettarle per il buon andamento del percorso medesimo.

Le regole di base si possono riassumere nei seguenti brevi punti:

  1. qualsiasi procedimento giudiziario in corso durante il processo di mediazione verrà sospeso;
  2. la discussione tra le parti deve essere improntata ad un clima di massima cooperazione e rispetto reciproco;
  3. le parti si impegnano alla massima trasparenza rispetto agli aspetti economici della vicenda (spese, entrate, etc.);
  4. il mediatore ha obbligo di riservatezza relativamente a quanto accade all'interno della camera di mediazione e dunque non potrà mai essere chiamato a testimoniare in tribunale;
  5. i genitori si impegnano a tenere sempre presente nelle loro scelte il migliore interesse di ciascuno dei membri della famiglia, ed in particolar modo dei figli minori;

Negli incontri successivi, invece, il mediatore familiare comincia a entrare nel vivo della questione, sia dal punto di vista emozionale/relazionale che economico/pratico, per poi pervenire sulla base degli accordi raggiunti dalla coppia, alla redazione di un documento che verrà inoltrato ai rispettivi legali perché lo traducano in una veste giudiziaria.

Volendo oltreppassare i confini del diritto di famiglia – e nella convinzione che il conflitto di coppia non possa essere considerata meramente un fatto privato, ma che ha refluenze sulla società in toto – sarebbe auspicabile, come riteneva Haynes, che le tecniche della mediazione familiare venissero applicate alla vita quotidiana di tutti, a "sostegno della crescita sociale ed umana", (Discorso di Vienna, settembre 1999):

"devo dunque adottare nella vita privata i due principi del mediatore. Non esiste una verità e una menzogna, solo due storie differenti; e non c'è giusto o sbagliato, ma solo modi diversi di fare una stessa cosa. È un arduo compito… La disposizione mentale del mediatore è lo strumento più importante che ci portiamo con noi nel mondo".

Scritto da

Boccadutri Studio legale

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